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verifiche reddituali 2002

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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Le verifiche reddituali - Nuova emissione reddituale per l'anno 2002


Sono stati emessi i modelli " Richiesta RED" per l’accertamento dei redditi relativi all’anno 2002 influenti sull’importo della pensione e per la verifica del diritto all’importo aggiuntivo di Euro 154,94 (Lire 300.000) previsto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).


Sono interessate alla verifica, tutte le prestazioni:

  • collegate al reddito (integrazione al minimo, assegno per il nucleo familiare, ecc.), per le quali risultano assenti in archivio i dati reddituali per l’anno 2002;
  • con aumento al milione, anche se risulta memorizzato un dato reddituale per l’anno 2002 dichiarato a preventivo (Circ. 151 del 17.9.2003).

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui il pensionato o i familiari non siano in possesso di altri redditi oltre alle pensioni indicate sulla " Richiesta RED" (Circ. 151 del 17.9.2003).


I CAF e gli altri soggetti abilitati devono trasmettere le dichiarazioni reddituali riferite all’anno 2002 (Emissione RED 2003) entro il 16 febbraio 2004 (Msg. 2806 del 2.2.2004).


LA RICHIESTA DEI REDDITI


Sul modello " Richiesta RED" sono:

  • illustrati i motivi della richiesta;
  • indicate le pensioni interessate alla dichiarazione e il tipo di prestazione erogata che ha determinato la richiesta dei redditi;
  • elencate le altre pensioni presenti sul Casellario Centrale dei pensionati e sulle quali non influiscono i redditi richiesti;
  • precisati i familiari per i quali il pensionato deve dichiarare i redditi perché influenti ai fini della concessione della prestazione;
  • elencate le pensioni intestate ai familiari rilevate dal Casellario Centrale pensionati.

N.B.: Non viene richiesta una nuova dichiarazione reddituale ai pensionati ultrasettantenni che per gli anni 1996, 1997 e 1998 e/o 1999, 2000 e 2001 hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre alle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati (Circ. 151 del 17.9.2003).


Vengono prese in considerazione le pensioni interessate ad una o più " rilevanze" sulla base dei dati presenti sul Casellario Centrale dei Pensionati e viene inviata una lettera unica nel caso di titolarità:

  • di una sola pensione interessata a più rilevanze
  • di più pensioni interessate a una o più rilevanze.

Sulla lettera, che dovrà essere esibita al CAF o al professionista convenzionato, è riportata una "stringa" contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.


In caso di mancata ricezione o smarrimento della richiesta RED le Sedi Inps possono rilasciare al pensionato una stampa delle informazioni relative all’emissione reddituale compresa la "stringa" (msg. 20041 del 15.12.1999).


La stringa, riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei CAF e degli altri soggetti convenzionati, è costituita da 32 caratteri così suddivisi:


Numero caratteriContenutoEsempio
4Codice Sede0100
3Codice categoria015
8Numero di certificato12345678
10Rilevanze alle quali il soggetto è interessato0105090000
4Anni per i quali deve essere dichiarato il reddito5000
1Codice stato civile1
2Codice di controllo29

I REDDITI DA DICHIARARE


Devono essere dichiarati i redditi assoggettai ad Irpef al lordo di qualsiasi detrazione introdotta per alleviare la pressione fiscale, e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.


Dal reddito da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori.


Nel computo dei redditi devono essere considerati anche quelli conseguiti all’estero o presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati a Irpef.


Il titolare della pensione deve dichiarare soltanto i redditi, propri e del coniuge, diversi dalle pensioni indicate nella lettera di "Richiesta RED".


Tabella redditi in relazione a rilevanze
Rilevanze 1-10Rilevanze 11-24

I pensionati ultrasettantenni, che hanno dichiarato di non possedere redditi per le emissioni precedenti dovranno, di loro iniziativa e solo se la situazione reddituale è modificata, presentare la dichiarazione reddituale.
N.B.: In alcune limitate situazioni, ricollegabili prevalentemente alla rilevanza n. 1 che identifica le pensioni integrate al trattamento minimo con decorrenza anteriore al 1.1.1994, è stato impropriamente richiesto anche il reddito del coniuge che peraltro non è rilevante.


LE CONVENZIONI CON CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI


Sono state sottoscritte apposite convenzioni per l’invio telematico dei modelli RED con:


I C.A.F. 
Le Associazioni Professionali

 

  • Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
  • Istituto nazionale Revisori Contabili
  • Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti

 

I consulenti Tributari

 

  • ANCIT;
  • ANCOT:
  • INT;
  • LAPET.

 


I professionisti, già convenzionati, possono rivolgersi alle associazioni di categoria per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione dei modelli RED (Msg. 151 del 12.11.2003).
Gli altri professionisti possono rivolgersi personalmente alle Direzioni provinciale e subprovinciali Inps di appartenenza (residenza, abitazione o studio) per stipulare apposita convenzione, solo se in possesso:

  • dell’abilitazione a certificare il reddito;
  • dell’iscrizione al "Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del fisco telematico del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze";
  • del certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze ovvero dall’Autorità di Certificazione InfoCamere (Circ. 151 del 17.9.2003).

Copia della convenzione sottoscritta deve essere consegnata al professionista interessato che potrà reperire le istruzioni, il software e le modalità di attivazione della trasmissione delle certificazioni sul sito internet www.inps.it nella sezione "Servizi online per le aziende, i consulenti ed i professionisti" oppure accedendo direttamente al sito www.convenzioni.inps.it (Circ. 161 del 13.10.2003).


Le richieste di stipula delle convenzioni da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali relative all’anno 2002 possono essere accolte fino e non oltre la data del 10 febbraio 2004 (Msg. 3218 del 5.2.2004).


N.B.: I CAF e le associazioni sono stati invitati a comunicare alle Sedi provinciali gli indirizzi e i numeri di telefono delle proprie strutture operanti nella provincia. Le sedi Inps devono divulgare le informazioni nei modi più opportuni.


L’ELABORAZIONE DELLE DICHIARAZIONI


Ha comportato un unica operazione di aggiornamento e di ricostituzione delle pensioni per le dichiarazioni rese dal pensione per gli anni 2002 e 2003.


I dati reddituali trasmessi dai soggetti convenzionati e dalle sedi dell’Inps sono stati integrati con i dati presenti nel Casellario centrale delle pensione con elaborazione delle dichiarazioni per:

  • l’anno 2002 se è stata resa solo la dichiarazione per tale anno;
  • l’anno 2003 se è stata resa solo la dichiarazione per tale anno;
  • entrambi gli anni 2002 e 2003 se sono state rese entrambe le dichiarazioni (Circ. 153 del 24.11.2004).

Sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate dai pensionati, sono state effettuate le operazioni di ricoltolo dei trattamenti pensionistici con:

  • ricostituzioni senza conguagli e senza variazione d’importo. La comunicazione verrà inserita nel Mod. ObisM inviato annualmente al pensionato.
  • ricostituzioni con conguagli a credito del pensionato o con variazione di importo in aumento del trattamento pensionistico;
  • ricostituzioni con conguagli a debito del pensionato o con variazioni di importo in diminuzione del trattamento pensionistico;
  • sospensione del trattamento pensionistico dal mese di gennaio 2005 per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l’erogazione della prestazione (Circ. 153 del 24.11.2004).

N.B.: Non è stato possibile effettuare il ricalcalo delle pensioni, in alcuni casi limitati, sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato e le ricostituzioni devono essere effettuate direttamente dalle sedi dell’Inps integrando o aggiornando i dati presenti negli archivi.


I CONGUAGLI A CREDITO E A DEBITO DEL PENSIONATO


Gli arretrati, sia a credito sia a debito del pensionato, sono stati calcolati fino al 30 novembre 2004 e la rata di pensione aggiornata è stata posta in pagamento partire dal mese di dicembre 2004.


I conguagli a credito del pensionato per un importo:

  • pari o superiore a € 1.500,00 sono stati corrisposti, al netto delle ritenute Irpef eventualmente dovute su tali importi, unitamente alla la rata di dicembre soltanto se non risultano precedenti ricostituzioni con conguagli a debito del pensionato, in tal caso devono essere posti in pagamento dalla sede Inps;
  • superiore a € 1.500,00 devono essere posti in pagamento direttamente dalla sede Inps che ha in carico la pensione.

I conguagli a debito del pensionato saranno oggetto di recupero previa valutazione delle condizioni per l’applicazione della sanatoria prevista dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.


LE COMUNICAZIONI AI PENSIONATI


Apposita comunicazione personalizzata (Mod. RispRED)è stata inviata al pensionato con tutte le informazioni relative agli esiti delle elaborazioni reddituali.


Il pensionato se rileva errori nei redditi comunicati ovvero se i redditi comunicati sono nel frattempo variati, può presentare una nuova dichiarazione reddituale per consentire alle sedi dell’Inps di operare un’ulteriore ricostituzione della pensione e il pagamento della prestazione nella misura esatta.


I MODELLI RispRED
C 1  
La pensione non aumenta per il futuro e ci sono conguagli per il passato (validati)
C 1aLa pensione non aumenta per il futuro e ci sono conguagli per il passato (non validati)
C 2 La pensione aumenta per il futuro e ci sono conguagli per il passato (validati)
C 2aLa pensione aumenta per il futuro e ci sono conguagli per il passato (non validati)
C 3 La pensione diminuisce per il futuro e ci sono conguagli per il passato (validati)
C 3aLa pensione diminuisce per il futuro e ci sono conguagli per il passato (non validati)
E La pensione non varia per il futuro e c’è debito per il passato
H La pensione diminuisce per il futuro e c’è debito per il passato
K La pensione viene sospesa
K 1 La pensione viene sospesa è c’è debito per il passato
J La pensione aumenta per il futuro e c’è debito per il passato
Z 1 La pensione aumenta per il futuro e non ci sono conguagli per il passato
Z 2 La pensione diminuisce per il futuro e non ci sono conguagli per il passato

NORMATIVA


Circ. 151 del 17.9.2003Oggetto: Nuova emissione della modulistica reddituale per l’anno 2002.
Circ. 161 del 13.10.2003Oggetto: Sistema Web di gestione delle convenzioni con autenticazione tramite certificato digitale.
msg. 20041 del 15.12.1999Oggetto: MODELLI REDDITUALI TELEMATICI
Msg. 2806 del 2.2.2004Oggetto: Proroga scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni reddituali emissione RED 2003
Msg. 3218 del 5.2.2004Oggetto: Proroga stipula convenzioni per la trasmissione dichiarazioni reddituali anno 2002 – Emissione RED 2003.
Circ. 153 del 24.11.2004Oggetto: Operazione RED. Elaborazione dei modelli reddituali “telematici” per gli anni 2002 e 2003.




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