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La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.
APPLICAZIONE
Possono essere oggetto di certificazione solo i contratti di:
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- lavoro a tempo parziale
- lavoro a progetto
- associazione in partecipazione
- appalto
La certificazione può anche riguardare gli atti di rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.
La commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale
- le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL)
- le province
- le università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del lavoro
CARATTERISTICHE
La procedura di certificazione è attivata a seguito di una richiesta scritta e congiunta del datore di lavoro e del lavoratore. L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla DPL competente per territorio e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nella valutazione la commissione deve tener presente i codici di buone pratiche.
La procedura si conclude con un atto di certificazione motivato che indica l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione. L'atto di certificazione può essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, oltre che dai terzi interessati, davanti al giudice del lavoro e in alcuni casi al TAR (Tribunale amministrativo regionale). La pratica di certificazione e i contratti certificati devono essere conservati presso le sedi di certificazione per almeno 5 anni dal momento della loro scadenza.
Le sedi di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.
ATTUAZIONE
Era previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di:
- moduli e formulari da adottare per la certificazione dei contratti
- codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro
- codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino
Da ultimo:
- Il decreto Ministeriale 21 luglio 2004 ha regolamentato l'insediamento delle commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province
- Il decreto Interministeriale 14 giugno 2004 ha formalizzato l'istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie
- L'avvio delle sedi costituite presso gli enti bilaterali è rimesso alle determinazioni delle parti sociali
La disciplina della certificazione ha carattere sperimentale per 18 mesi. Trascorso questo termine, il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno alla verifica dei risultati e alla valutazione sull'opportunità di proseguire con la certificazione.
NORME
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI | |
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Decreto legislativo 276/2003, artt. 75 - 84 | DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
decreto Ministeriale 21 luglio 2004 | Decreto del 21 luglio 2004 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
decreto Interministeriale 14 giugno 2004 | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |