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Certificazione dei contratti

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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.


APPLICAZIONE


Possono essere oggetto di certificazione solo i contratti di:

La certificazione può anche riguardare gli atti di rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.


La commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:

  • gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale
  • le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL)
  • le province
  • le università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del lavoro

CARATTERISTICHE


La procedura di certificazione è attivata a seguito di una richiesta scritta e congiunta del datore di lavoro e del lavoratore. L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla DPL competente per territorio e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nella valutazione la commissione deve tener presente i codici di buone pratiche.


La procedura si conclude con un atto di certificazione motivato che indica l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione. L'atto di certificazione può essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, oltre che dai terzi interessati, davanti al giudice del lavoro e in alcuni casi al TAR (Tribunale amministrativo regionale). La pratica di certificazione e i contratti certificati devono essere conservati presso le sedi di certificazione per almeno 5 anni dal momento della loro scadenza.


Le sedi di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.


ATTUAZIONE


Era previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di:

  • moduli e formulari da adottare per la certificazione dei contratti
  • codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro
  • codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino

Da ultimo:

  • Il decreto Ministeriale 21 luglio 2004 ha regolamentato l'insediamento delle commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province
  • Il decreto Interministeriale 14 giugno 2004 ha formalizzato l'istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie
  • L'avvio delle sedi costituite presso gli enti bilaterali è rimesso alle determinazioni delle parti sociali

La disciplina della certificazione ha carattere sperimentale per 18 mesi. Trascorso questo termine, il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno alla verifica dei risultati e alla valutazione sull'opportunità di proseguire con la certificazione.


NORME


LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Decreto legislativo 276/2003, artt. 75 - 84DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,

di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
decreto Ministeriale 21 luglio 2004Decreto del 21 luglio 2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
decreto Interministeriale 14 giugno 2004IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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