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Iscrizione aziende

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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

 

 

L'obbligo di versare contributi all'Inps da parte delle aziende nasce all'atto dell'assunzione del lavoratore dipendente.

Per assicurare i lavoratori dipendenti l’azienda (e le sue eventuali filiali o unità operative staccate) dovevano richiedere, entro il 16 del mese successivo a quello dell’assunzione, l’apertura di una posizione assicurativa con modello DM68 cartaceo da presentarsi, anche con raccomandata, alla sede Inps territorialmente competente, ovvero servirsi di servizi per l'iscrizione azienda in modalità telematica messi a disposizione dall'Inps.

Dal 1° aprile 2010, le aziende con dipendenti, i titolari e soci di imprese del settore terziario e le aziende agricole autonome debbono utilizzare, obbligatoriamente, ai fini della nascita di impresa, il canale telematico denominato ComUnica.


In caso di imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati (ossia con presenza di varie unità locali) è possibile versare i contributi presso un’unica sede Inps, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all'accentramento contributivo.


Alla richiesta di apertura della posizione assicurativa dovevano essere allegati documenti dai quali risulti:

  • l’esistenza dell’azienda e i suoi dati identificativi;
  • l’attività svolta e il luogo in cui la stessa si svolge;
  • il nome del legale rappresentate o del titolare.

L'Inps assegna la matricola aziendale e, in base all'attività effettuata:

  • procede all'inquadramento dell'azienda
  • attribuisce il codice statistico contributivo (C.S.C.)
  • attribuisce gli eventuali codici di autorizzazione
  • spedisce la lettera di inquadramento.

RICORSO


Contro i provvedimenti con i quali l'Inps determina la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (ex art. 49 legge n. 88/89) l'azienda può proporre, tramite la sede che ha disposto l'inquadramento ed entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell'Inps, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 88/89.


COMUNICA


ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO


L' "accentramento contributivo" è quel provvedimenti in forza del quale imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati (ossia con presenza di varie unità locali) possano fruire di un sistema di rapporti con l’Inps molto più agevole, in quanto concentrato in un unico punto di contatto. Tale "punto" è costituto dalla cosiddetta "sede accentratrice degli adempimenti contributivi"

L’articolo 39 del decreto legge sulla "competitività" (ossia il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nell'introdurre il "Libro unico del lavoro" ha disposto l’abrogazione dell’articolo 3 del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le “Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”. Tale articolo prevedeva che la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio potesse, su istanza del datore di lavoro, concedere autorizzazione al cd. "accentramento contributivo". A decorrere dal 1° gennaio 2009, quindi, l'Inps provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi fissati dall'art. 1182 del codice civile in tema di luogo dell’adempimento dell’obbligazione (vedi pure circ. del Ministero del Lavoro 3 dicembre 2008) (cfr circ. 124 del 11.12.2009).

La posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:

  • la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
  • la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
  • la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;
  • la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale)

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale. E' possibile l‘apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

Per “unità locale” si intende l’impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia.

Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale, l’agenzia, l’ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l’officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.


Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell’impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall’articolo 2197 del codice civile, in forza del quale “L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa”. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti “cantieri temporanei di lavoro” (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.


La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:

  • a) siano identificate dal medesimo codice fiscale;
  • b) presentino, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.

Particolarità


In relazione a specifiche esigenze contributive dell’azienda (esempio: personale di terra distinto dal personale iscritto al Fondo Volo), possono essere presenti presso una sede dell’Inps anche più posizioni aziendali in capo al medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico contributivi diversi. In tal caso, sarà concesso un unico provvedimento di accentramento contributivo con l’indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il versamento di obbligazioni contributive omogenee.


Può ricorrere l’ipotesi di un datore di lavoro esercente, nella stessa o nelle diverse unità locali, un complesso di attività classificate in settori diversi. In tal caso, il medesimo datore di lavoro, se dotato dei requisiti generali per l'accentramento, potrà ugualmente richiederlo, ottenendo distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.


Il settore degli appalti di servizi, in particolare per l’attività di pulizie, si caratterizza per frequenti modifiche soggettive delle imprese aggiudicatarie. In tale eventualità, l’impresa che succede nell’appalto articolato su una pluralità di sedi territoriali, se dotata dei requisiti generali per l'accentramento, potrà richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi in ragione del nuovo appalto.


Al fine di semplificare gli adempimenti previdenziali conseguenti ad operazioni societarie (es. fusione per incorporazione, cessione di ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro potrà richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi con la stessa decorrenza fissata dalla data di efficacia dell’operazione societaria stessa. Potrà essere scelta una delle posizione contributive sulla quale, anteriormente alla data dell’operazione societaria, venivano assolti gli obblighi contributivi. Identica possibilità viene riconosciuta al datore di lavoro che, per effetto dell’operazione di societaria, deve richiedere, sulla base delle disposizioni che regolano l’attribuzione delle matricole aziendali, l’apertura di una nuova posizione contributiva (l’ipotesi può ricorrere, ad esempio, nel caso di assegnazione di nuovo codice fiscale).


Efficacia del provvedimento


Il provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi può interessare ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o nazionale), in relazione alla diversa articolazione caratterizzante l’attività del datore di lavoro che ha inoltrato l’istanza. In ogni caso, il datore di lavoro potrà comunicare, con le modalità appresso indicate, tutte le unità locali presso le quali sono in forza lavoratori dipendenti, specificando gli indirizzi nelle quali le unità locali risiedono


L’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesto.


Regime transitorio


L’abrogazione delle disposizioni in base alle quali le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno provveduto alla concessione dei provvedimenti di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi, non comporta il venir meno della validità degli stessi. Ciò al fine di garantire ai datori di lavoro il mantenimento del sistema di rapporti con l’Inps definitosi sulla base dei provvedimenti già emessi. I medesimi datori di lavoro potranno richiedere un’estensione dell’autorizzazione rilasciata dalle D.P.L. in relazione alle modifiche intervenute nell’articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite al momento del rilascio della preesiste autorizzazione all'accentramento.

Ai fini della gestione delle richieste di accentramento, è stata realizzata una procedura web che consente la trasmissione telematica delle istanze in esame.


I nuovi formulari sono rinvenibili nella sezione “Modulistica” presente nella homepage del sito internet dell’Istituto (www.inps.it)


L’invio delle richieste di accentramento contributivo può avvenire esclusivamente con modalità telematica (cfr. msg. 4750 del 16.02.2010).


SOSPENSIONE - VARIAZIONE - CANCELLAZIONE


L'azienda è tenuta a comunicare entro 30 giorni eventuali sospensioni, variazioni o la cessazione dell'attività.

Per sospensione si intende il periodo nel quale l'azienda prosegue l'attività senza personale dipendente, ovvero sospende l'attività nel suo complesso.

Per variazione si intende qualsiasi evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda (ad esempio: cambio attività che comporta diverse classificazioni, modifica della ragione sociale, ecc...). La circostanza va comunicata all'Inps che procede alla variazione di inquadramento dalla data di effettiva variazione dell'attività. Il trasferimento di settore, a seguito di mutamenti degli indirizzi generali di classificazione o su riesame o verifica di singole situazioni aziendali, fino all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, comportava il ricalcolo, entro i limiti della prescrizione, dei contributi e delle prestazioni con conseguente versamento o rimborso delle differenze contributive. La legge 335 del 1995 ha innovato la norma stabilendo che a seguito di variazione avanzata dalla ditta stessa, ovvero da provvedimento adottato dalla sede Inps, la decorrenza non può più essere retroattiva ma dalla data di effettiva richiesta o di riesame del fascicolo. La citata circolare 2/2007 , al punto 6, aveva previsto, in via sperimentale “la possibilità di trasmettere telematicamente anche alcune delle più ricorrenti comunicazioni di variazione dell’anagrafica aziendale”. Il msg. 019227 del 25.07.2007 ha generalizzato la possibilità di proporre le variazioni telematicamente da parte del titolare o del consulente o intermediario incaricato. Con il messaggio 0305030 del 19.12.2007 è stata inserita, nella procedura di iscrizione a disposizione degli operatori, la nuova funzionalità denominata “Variazioni da Internet definite”, modalità aggiuntiva rispetto a quella già presente della “Variazioni da Internet” non ancora definite. Tramite essa, gli operatori di sede possono consultare le richieste di variazione pervenute in via telematica e verificarne lo stato di “accolta” o “respinta”: nel secondo caso è possibile visualizzare anche la relativa “motivazione esito”.

Per cessazione si intende la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa.


QUADRO NORMATIVO


Dal 1° aprile 2010, le aziende con dipendenti, i titolari e soci di imprese del settore terziario e le aziende agricole autonome devono utilizzare, obbligatoriamente, ai fini della nascita di impresa, il canale telematico denominato ComUnica.


La nuova procedura è stata prevista ex art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n.2 (conv. in L. 40/2007 commi 1 e 2). Secondo il msg. 4226 del 19.02.2008 "La comunicazione unica - oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita IVA) ed amministrativi (ad es. iscrizione al registro delle imprese) - ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali".

Alla previsione normativa è stata data attuazione tramite D.M. del 2 novembre 2007.

Con il messaggio n. 4226 del 19/2/2008 e il messaggio n. 14915 del 01/07/2008 sono stati forniti i chiarimenti e le prime istruzioni operative per la gestione delle istanze di iscrizione provenienti dal canale telematico della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 6 maggio 2009, in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della ComUnica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate. Da ultimo, l’articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “Decreto Anticrisi”), ha modificato l'articolo 9 del d.l. 2/2007 stabilendo, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione Unica “trova applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2009”.

Tuttavia, per effetto delle disposizioni contenute al comma 9 del più volte citato articolo 9 d.l. 2/2007, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (ossia per il periodo tra il 1° ottobre 2009 ed il 31 marzo 2010), le imprese, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, hanno potuto continuare ad espletare gli adempimenti di iscrizione utilizzando le modalità già esistenti.

Inoltre, con D.M. 19 novembre 2009 sono state apportate alcune modifiche al modello di Comunicazione Unica.


Con il messaggio 30114 del 28.12.2009 sono infine state fornite le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.


Ai fini Inps può essere presentata la ComUnica per l'apertura di posizioni contributive riguardanti:

  • datori di lavoro
  • titolari di impresa commerciale e agricola
  • soci di impresa commerciale e agricola

La circolare n° 41 del 26.03.2010 contiene le disposizioni di riepilogo emanate in materia di ComUnica per la nascita dell'impresa fornendo al contempo delle precisazioni in materia di obbligatorietà degli adempimenti posti a carico degli utenti del canale telematico.


ADEMPIMENTI COMUNICA


Ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:

  • A. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  • B. domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
  • C. domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
  • D. domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto legge n. 269/2003;
  • E. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
  • F. variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:
    • 1) attività esercitata;
    • 2) cessazione attività;
    • 3) modifica denominazione impresa individuale;
    • 4) modifica ragione sociale;
    • 5) riattivazione attività;
    • 6) sospensione attività;
    • 7) modifica della sede legale;
    • 8) modifica della sede operativa;
  • G. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
  • H. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

I predetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979 ( ad es.: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, Periti Agrari e Agrotecnici, laureati e non, iscritti ai rispettivi Albi).


E', inoltre, consentita la trasmissione di una ComUnica anche tramite procura speciale conferita, in forma scritta non autenticata, dal titolare dell’impresa ad un intermediario generico. La procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è trasmessa agli enti interessati.


IMPRESE OPERANTI SISTEMA DM


Dal 1° aprile 2010, ComUnica diviene la sola modalità di svolgimento per gli adempimenti di iscrizione, variazione e cessazione, già disponibili con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto, per le aziende con dipendenti operanti con il sistema DM-UniEMens.


In particolare, è esclusivo e obbligatorio il canale telematico di ComUnica (sezione DM) per:

  • l'avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente per effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione). In tal caso non è più possibile utilizzare né la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell’Istituto né il formulario DM68 .
  • la modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa e l’attività economica dell’impresa. Le stesse infatti hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese.

Possono invece essere utilizzati facoltativamente la piattaforme web di ComUnica o in alternativa i servizi online dell’Inps per comunicare:

  • assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall’avvio dell’attività dell’impresa, da cui discende la necessità dell’assegnazione di una posizione aziendale;
  • informazioni riguardanti la sede operativa dell’impresa;
  • sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività lavorativa con dipendenti.




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