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L’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dalla gestione previdenziale degli Artigiani
LA QUALIFICA ARTIGIANA E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
L’imprenditore artigiano, nello svolgimento del processo produttivo, può avvalersi di:
- familiari coadiuvanti (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado);
- dipendenti (la legge pone alcuni limiti al numero dei dipendenti che possono lavorare nell’impresa artigiana; tali limiti variano a seconda del tipo di attività svolta ed il superamento degli stessi determina il passaggio al ramo industria che fa automaticamente decadere l’obbligo contributivo per il titolare o per i soci);
- collaboratori coordinati e continuativi
- collaboratori a progetto
- collaboratori occasionali
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE
Dall’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane discende automaticamente l’iscrizione all’Inps e quindi l’obbligo contributivo.
Dal 1° gennaio 2004 , un sistema di trasmissione telematica della delibera della Commissione Provinciale Artigianato consente il crearsi automatico della posizione assicurativa negli archivi informatici dell'Inps (art. 44 comma 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326) (Circ. n. 39/2004) (Circ. n. 80/2004).
Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema Comunicazione Unica, sono tenute ad iscriversi presso la C.C.I.A.A., utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico.
Infatti l'Articolo 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che l'applicazione della procedura ComUnica alle imprese artigiane "è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso”.
Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno, con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica.
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, continuerà ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso (dal 1 aprile 2004).
La procedura di Comunicazione Unica deve essere utilizzata anche nei seguenti casi:
- cessazione dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell’attività svolta.
In mancanza di domanda di cancellazione all’Albo Imprese Artigiane, gli archivi informatici dell’Inps registrano automaticamente una situazione debitoria a carico dell’artigiano. Quindi, la tempestiva comunicazione di fine attività, evita la richiesta del pagamento di debiti, tramite avvisi di pagamento e cartelle esattoriali, che in realtà vanno annullati.