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CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da particolari soggetti a rischio di esclusione sociale o non inserite stabilmente in contesto lavorativo.
AMBITI DI ATTIVITÀ
Rientrano tra le attività
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazione di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
- prestazioni dell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis c.c., limitatamente ai settori del commercio, servizi e turismo
CHI PUÒ AVVALERSENE
DATORI DI LAVORO
Possono avvalersi di prestazioni occasionali e accessorie tutti i datori di lavoro accreditati presso la sede (cfr. § adempimenti del datore di lavoro).
A titolo informativo si riportano di seguito le tipologie di datori di lavoro che possono usufruirne:
- Soggetti privati non imprenditori. In caso di imprenditori (aziende), le attività non devono essere attinenti all'esercizio dell'impresa o ad essa riferite;
- famiglie;
- enti non a fine di lucro;
- imprese familiari, di cui all'art. 230 bis c.c., operanti solo nei seguenti settori:
- commercio
- servizi
- turismo
Sono escluse le imprese familiari di tutti gli altri settori.
LAVORATORI
Tutti i lavoratori accreditati presso la sede sono potenziali prestatori occasionali e accessori (cfr. § adempimenti del lavoratore). In particolare la legge stabilisce le seguenti categorie di lavoratori:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti, pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
LIMITI DI UTILIZZO DELLE POA
DATORI DI LAVORO
Possono avvalersi di Prestazioni Occasionali Accessorie purché non diano luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare, relativamente al medesimo lavoratore. Tale limite è elevato a 10.000 euro per le imprese familiari (cfr. sopra).
LAVORATORI
Può instaurare rapporti di prestazioni occasionali accessorie anche con più datori di lavoro nell'anno solare, purché non superi, con riferimento al medesimo committente, il limite di 5.000 euro di compensi nel corso dell'anno solare.
FORMA DEL CONTRATTO
È lasciata libertà di forma contrattuale (scritta – orale).
ADEMPIMENTI
DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro devono accreditarsi presso il centro per l'impiego dichiarandosi disponibili ad avvalersi delle prestazioni occasionali accessorie. Nella prima fase di attuazione della normativa la registrazione viene effettuata presso gli uffici dell'Inps.
La registrazione del datore di lavoro viene effettuata al momento dell'acquistodei buoni da utilizzare.
E' obbligo del datore di lavoro comunicare, entro la data di inizio dell'attività – pena la non copertura INAIL, i seguenti dati chiamando il numero verde 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico:
- i dati del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale);
- il luogo dove si svolgono i lavori;
- il periodo presunto dell'attività lavorativa.
LAVORATORI
I lavoratori devono accreditarsi presso il centro per l'impiego dichiarandosi disponibili ad effettuare le prestazioni occasionali accessorie. Nella prima fase di attuazione della normativa la registrazione viene effettuata presso gli uffici dell'Inps.
Il lavoratore può essere registrato in qualsiasi momento producendo la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ma comunque prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO
La retribuzione avviene sotto forma di consegna di Buoni lavoro dal valore corrispondente al compenso pattuito.
Sia l'acquisto dei buoni da parte del datore di lavoro, che il successivo rimborso al lavoratore avvengono presso gli sportelli dell'Inps che funge da concessionario.
Il prezzo di acquisto di ciascun buono è di 10,00 euro, corrispondente alla media oraria delle retribuzioni nei settori agricolo, edile, metalmeccanico, e servizi, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore.
La conversione dei buoni da parte del lavoratore avviene presso gli sportelli dell'Inps. Il valore netto del buono è di € 7,50 euro detratto il 13% per contributi previdenziali, il 7% a titolo i premio Inail ed il 5% per spese a carico del lavoratore.
I buoni non utilizzati dal datore di lavoro possono essere rimborsati dalla sede - agenzia Inps entro la data di scadenza indicata sul buono.
Il compenso è esente da imposizione fiscale, comporta l'accredito dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps ex art. 2 L. 335/95, e la copertura assicurativa contro i rischi di infortuni sul lavoro.
I lavori svolti nell'ambito dell'impresa familiare configurano rapporti di lavoro subordinato e sono assoggettati al regime assicurativo e previdenziale del Fondo di Previdenza dei Lavoratori Dipendenti.
Nella prima fase di attuazione della normativa potranno accedere a tali prestazioni solo i datori di lavoro e i lavoratori residenti nel territorio della Provincia di Treviso e sono escluse le prestazioni rese nell'ambito dell'impresa familiare.
Presso le agenzie Inps di Treviso, Conegliano, Montebelluna, CastelfrancoVeneto e Oderzo sono stati istituiti dei punti di incontro presso i quali effettuare le registrazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le operazioni di rilascio e rimborso dei buoni lavoro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- artt. 70- 74 decreto legislativo 10/9/2003 n. 276-
- art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 251 del 6/10/2004.
- Decreto ministeriale 30/9/2005.
- art. 1 bis legge 80/2005