Quantcast
Channel: www.inps.it - Ultimi Aggiornamenti del portale
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3367

Le assicurazioni previdenziali

$
0
0

ATTENZIONE: La seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La forma di tutela previdenziale ed assistenziale dovuta per gli addetti ai servizi domestici e familiari è stata disciplinata dal   D.P.R. 1403 del 31/12/1971 art. 5  e regolamentata dall'Inps con le seguenti circolari: circ. 1255 C. e V. 19/6/1972;  circ. 1 del 5/1/1998;  circ. 95 dell'11/4/87.


Alle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste per i lavoratori domestici si accede mediante il pagamento di contributi commisurati percentualmente alla retribuzione convenzionale oraria rivalutata nel corso degli anni.


LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE


Per assumere lavoratori domestici è prevista la possibilità di avvalersi delle agenzie di  lavoro interinalesecondo quanto disposto con la circ. nr. 89 del 9/05/2002:

  • per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
  • per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione del posto;
  • per sostituire lavoratori in ferie.

Le modalità di assunzione sono oggi le seguenti:


Dal 29/01/2009 il rapporto di  lavoro deve  essere denunciato:

  • entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.)
  • entro cinque giorni dall'evento in caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.

Per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico può utilizzare i seguenti canali:

  • Contact Center, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it);
  • presentazione o invio agli uffici Inps tramite nuovo modulo cartaceo: COLD-ASS (il modello

COLD-VAR serve per comunicare le variazioni).
Non è necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo queste modalità nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio.


N.B. la legge 3 agosto 2009, n. 102 contiene importanti disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie: i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici -sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia-  e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 dovevano presentare una dichiarazione di emersione.
In tal caso la denuncia di assunzione andava effettuata con modalità e tempi specificamente previsti dalla suddetta legge.


E' bene notare, altresì, che le modalità di denuncia di assunzione hanno subito nel tempo alcune modifiche :


Fino alla data del 10/01/2008:


il datore di lavoro poteva denunciare all'Inps l'inizio del rapporto di lavoro domestico, la domanda andava fatta su apposito modulo LD09 e presentata nel più breve tempo possibile, comunque entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale e' avvenuta l'assunzione;

  • Per via telematica collegandosi al sito Internet dell'Inps www.inps.it - sezione "Servizi Online";
  • Chiamando il Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Dall'11/1/2008 fino al 28/01/2008 le modalità di iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori domestici sono state le seguenti:
  • Comunicazione di assunzione del lavoratore (italiano o straniero) al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro (DI 30/10/2007), entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 1, commi 1180 e 1181, legge 296/2006) mediante il modello UNILAV DOMESTICI.

Le informazioni da inserire nel modello sono quelle indicate nell'allegato D del decreto interministeriale, consultabile dal sito del Ministero del Lavoro (in caso di assunzione di lavoratore extracomunitario deve essere allegato anche il permesso di soggiorno).
La Comunicazione obbligatoria (CO) può essere inoltrata al Centro per l'Impiego di competenza (elenco nazionale dei Centri per l'Impiego) attraverso:
1) Comunicazione telematica – accreditandosi al Sistema Informatico della propria Regione
2) Consegna a mano – facendosi rilasciare un protocollo con data di consegna e ufficio ricevente
3) Via fax – conservando la ricevuta
4) Raccomandata A/R
Per i datori di lavoro domestico non c'è obbligo di comunicazione telematica.

  • Comunicazione la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all'Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni, se il lavoratore (italiano o straniero) è convivente;
  • Comunicazione l'assunzione alla Questura entro 48 ore, solo nel caso di lavoratore extracomunitario convivente;
  • Rilascio al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione della lettere di assunzione.

LA RETRIBUZIONE


Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in natura e/o in denaro; fanno parte della retribuzione in natura sia il vitto che l'alloggio.

Gli importi delle retribuzioni minime – così come i valori convenzionali di vitto e di alloggio - sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici ( link da fare ) e aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT a seconda della categoria di inquadramento del lavoratore:


La Retribuzione Effettiva è composta dalle seguenti voci:

  • Retribuzione minima contrattuale
  • Eventuali scatti di anzianità (Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro è previsto un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. Il numero massimo dei bienni è fissato in 7;
  • Eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio (l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è dovuta nei periodi di ferie e malattia mentre è  esclusa in caso di ricovero ospedaliero);
  • Eventuale superminimo;
  • Il rateo della tredicesima mensilità (gratifica natalizia):

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Il rateo di 13^ mensilità è pari alla retribuzione  di fatto ed è rapportato a tanti 12/mi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.


Esempio:  inizio rapporto di lavoro 1/5/2004 con una retribuzione mensile effettiva di € 500,00
Calcolo 13^ mensilità:  500,00 / 12 X 8 = 334,00 Euro


La Retribuzione Convenzionale è il valore preso a calcolo per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche e per determinare il reddito indicato sull'Estratto Conto del lavoratore,in quanto è proprio su questa retribuzione che viene calcolato il contributo da versare, anche se dal 1987 sul bollettino di versamento non si indica più la retribuzione convenzionale ma quella  effettiva.


ORE LAVORATE E/O RETRIBUITE


Le ore da assoggettare a contribuzione non sono solo quelle effettivamente lavorate ma anche quelle retribuite a qualunque altro titolo (malattia – ferie – congedo matrimoniale – festività).
In base al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici ( link da fare ) il massimo delle ore lavorabili è fissato in:

  • 54 ore settimanali per i conviventi
  • 48 ore settimanali per i non conviventi.

Le ore massime settimanali sono 60  (780 nel trimestre).


Le ore non sono frazionabili e si versa sempre per un numero di ore totali intero. (es. ore sett.li 2,50 x 13 sett. = 32,50 – si versa per 33 ore)


IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI


Evoluzione nel sistema di calcolo dei contributi da lavoro domestico :

  • la circ. 1255 C e V. del 19/6/1972 ha disciplinato al punto 3 – l'abbandono del sistema di     versamento dei contributi mediante marche assicurative e l'adozione di un nuovo sistema di versamento mediante pagamenti trimestrali con bollettini di conto corrente postale;al punto 4 – la riscossione unificata da parte dell'Inps dei contributi dovuti (INAM-INAIL) ; al punto 5 – l'introduzione, ai fini della commisurazione dei contributi, di importi di retribuzione convenzionale suddivise in 3 fasce orarie differenziate in relazione a fasce crescenti di retribuzione effettiva; al punto 10 – è instaurato un sistema assicurativo basato su una contribuzione che è esattamente commisurata alla durata e al corrispettivo delle prestazioni lavorative.
  • La legge n. 895 del 30 dicembre 1980  all'art. 1 stabilisce che  a decorrere dal 1' gennaio 1981, gli importi delle retribuzioni orarie di cui all' art. 14, comma 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33  variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 con arrotondamento alle dieci lire per eccesso
  • Con Legge n. 243 del 19 luglio 1993 (Circ. 173 del  23/7/1993)  è stata introdotta  una quarta fascia di contribuzione per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali non commisurata alla retribuzione effettiva.

Il contributo orario è oggi commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro presso uno stesso datore di lavoro, supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è unico (4^ fascia), indipendentemente dalla retribuzione oraria.


N.B. La retribuzione oraria convenzionale corrispondente alla IV fascia è notevolmente inferiore alle  altre  e di conseguenza dà luogo all'accredito di una Retribuzione Media Settimanale molto bassa e pertanto potrebbe essere penalizzante per il lavoratore ai fini pensionistici.

Ogni datore deve quindi predeterminare l'importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all'orario effettuato dal lavoratore.


l datore di lavoro dal 2001 è consentito portare in detrazione nella denunce dei redditi i contributi versati relativamente alla propria quota (Circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze) e per un massimale stabilito annualmente per legge.


N.B. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)è sempre dovuto.
Il versamento CUAF non è previsto solo nel caso di rapporto di lavoro domestico instaurato tra coniugi o tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.

Dal 1° gennaio 2000 l'importo dei contributi è uguale per tutti i lavoratori domestici, siano essi italiani, comunitari o extracomunitari , in quanto è stato soppresso il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari


COME SI VERSANO I CONTRIBUTI


Il datore di lavoro può versare i contributi:

  • con bollettini di c/c postale emessi dall'Inps;
  • on-line, collegandosi al sito Internet www.inps.it;
  • tramite RETI AMICHE ( tabaccherie e poste )

VERSAMENTO ON LINE


Con il messaggio n. 5562 del 1° marzo 2007, l'Inps comunica che è disponibile un nuovo servizio internet finalizzato al pagamento on line dei contributi da lavoro domestico che consenteil versamento dei contributi online dei lavoratori domestici tramite Posteitaliane..
  La procedura consta di tre fasi: autenticazione dell'utente, calcolo automatico dei contributi dovuti (a seguito di immissione dei dati utili), scelta della modalità di pagamento.

  • AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE - è necessario registrarsi precedentemente con Posteitaliane per poter usufruire dei servizi di pagamento online. La registrazione al sito www.poste.it è gratuita. Con la procedura di registrazione ci si abilita al pagamento con carta di credito. Effettuando anche l'ulteriore procedura di attivazione si ha la possibilità di versare i contributi tramite Banco Posta e Carta prepagata.
  • CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI – Ottenuta l'autenticazione, il datore di lavoro può versare i i contributi on-line, collegandosi al sito Internet www.inps.it, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice del rapporto di lavoro nel caso di pagamento di un singolo rapporto di lavoro; codice fiscale del datore di lavoro ed il PIN in caso di pagamento di più rapporti di lavoro.
  • SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO - E' possibile effettuare i pagamenti, 7 giorni su 7, nei seguenti orari e con le seguenti modalità: dalle 06:00 alle 23:30 per il pagamento con conto corrente BancoPosta;alle 06:00 alle 23:30 per il pagamento con carta prepagata Poste Pay;dalle 00:15 alle 23:45 per il pagamento con carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.
    Per il pagamento è dovuto a Poste italiane un importo a titolo di costo dell'operazione variabile a seconda della modalità di pagamento :1 euro in caso di addebito su BancoPosta e di utilizzo della carta prepagata, mentre per i pagamenti con carta di credito costo fisso di 2 euro per importi fino a 100 euro e costo variabile pari al 2 per cento per importi superiori.

QUANDO SI VERSA


I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:


Dal 1° al 10 aprileVersamento valido per il 1° trimestre
Dal 1° al 10 luglioVersamento valido per il 2° trimestre
Dal 1° al 10 ottobreVersamento valido per il 3° trimestre
Dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivoVersamento valido per il 4° trimestre

Oppure  il primo giorno bancario utile successivo se il termine cade di sabato o di domenica o di giorno festivo Infrasettimanale. In altri termini il versamento viene considerato in regola se effettuato:

  • il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione;
  • 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • l'ultimo giorno del mese in cui il lavoratore ha presentato domanda di pensione.

Il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.


Nel caso in cui il contribuente versi anticipatamente il trimestre, dopo l'effettiva sua scadenza l'operatore dovrà chiedere una dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) contenente la conferma dei dati presenti sul bollettino. Nel caso in cui gli stessi siano confermati, il bollettino potrà essere acquisito a copertura del trimestre anche se versato in anticipo rispetto alle scadenze di legge.


L'ACCREDITO


Il primo comma dell'art.  10 del D.P.R. 1403 del 31/12/1971 ha stabilito che ai fini del diritto alle prestazioni assicurative, nel corso di un trimestre solare, il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta una contribuzione  media corrispondente ad un minimo di  12 ore lavorative
La Legge 638 dell'11/11/1983 all'art. 6 ha variato in 24 il numero minimo delle ore lavorative con decorrenza 1.1.1984
Il numero delle settimane accreditate risulterà pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate nel trimestre per 24.
Es. ore lavorate 295: 24 = 12,29 arrotondato per eccesso a 13
Es. ore lavorate 170: 24 = 7,08 arrotondate per eccesso a 8. I contributi determinati in base a questi criteri daranno il numero delle settimane da accreditare risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare.


Sull' Estratto Contributivo tali settimane vengono indicate con:

  • la lettera A (accreditate),  numero delle settimane accreditate risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare;
  • la lettera L (lavorate) segnala le settimane in cui, pur essendoci  retribuzione, non si raggiungono le 24 ore;
  • lo spazio vuoto sta ad indicare la mancanza di prestazione.

La Retribuzione Media Settimanale (R.M.S.) viene calcolata moltiplicando il numero delle ore retribuite per la Retribuzione Oraria Convenzionale (non effettiva) diviso le settimane accreditate (A).


LE INDENNITÀ E LE PRESTAZIONI CONCESSE DALL'INPS


I contributi versati dal datore di lavoro in favore del collaboratore familiare sono utili per ottenere:

Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari, se in possesso dei requisiti richiesti, per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.


L'ASSICURAZIONE ALL'INAIL


Il contributo dovuto all'Inail è riscosso dall'Inps.


In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto:

  • all'indennità giornaliera per inabilità temporanea (decorre dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità);
  • alla rendita per inabilità permanente;
  • all'assegno per l'assistenza personale e continuativa;
  • alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
  • alla fornitura di apparecchi di protesi.

In caso di morte i superstiti hanno diritto ad una rendita Inail (50% al coniuge, 20 % a ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori) fino ad un massimo del 100% dell'importo della rendita stessa.


LE PRESTAZIONI DEL S.S.N.


Il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni sanitarie generiche (domiciliari e ambulatoriali), alle visite specialistiche ambulatoriali e alle prestazioni ospedaliere, ostetriche e pediatriche.
Ha diritto inoltre alle prestazioni integrative ordinarie quali le cure balneo termali -terapiche e gli apparecchi di protesi e alle previste prestazioni straordinarie facoltative (es.: cure per convalescenza).


TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNO 2009


Retribuzione oraria effettivaRetribuzione oraria ConvenzionaleImporto contributo orario
con quota assegni familiarisenza quota assegni familiari (*)
complessivoa carico del lavoratorecomplessivoa carico del lavoratore
da Eurofino a Euro
fino a 24 ore settimanaliEuroEuroEuro
 7,176,361,330,321,330,32
7,178,757,171,500,361,500,36
8,76 8,751,830,441,830,44
più di 24 ore settimanali

 

EuroEuroEuro
4,620,970,230,960,23

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNO 2010


Retribuzione oraria effettivaRetribuzione oraria ConvenzionaleImporto contributo orario
con quota assegni familiarisenza quota assegni familiari (*)
complessivoa carico del lavoratorecomplessivoa carico del lavoratore
da Eurofino a Euro
fino a 24 ore settimanaliEuroEuroEuro
 7,226,401,340,321,340,32
7,228,817,221,510,361,510,36
8,82 8,811,850,441,840,44

più di 24 ore settimanali

EuroEuroEuro
4,650,980,230,970,23




Viewing all articles
Browse latest Browse all 3367

Trending Articles