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Incidente ferroviario di Viareggio

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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.


INCIDENTE FERROVIARIO DI VIAREGGIO


(circ. 31/10)


A seguito dell'incidente e dell'esplosione avvenuti nella stazione ferroviaria di Viareggio il 29 giugno 2009 e del conseguente stato d'emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l'ordinanza 3834 del 22/12/09. La norma detta all'art. 2 alcune agevolazioni per i soggetti che, alla data dell'incidente, esercitavano attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio.

I soggetti beneficiari sono elencati all'allegato 2 della circolare Inps n° 31 del 4/03/2010.


SOSPENSIONE TERMINI


(circ. 31/10)


In particolare sono sospesi fino al 1° luglio 2010:

  • i termini di prescrizione e decadenza, quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva;
  • le attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di Equitalia;
  • la notifica, da parte di Poste Italiane, degli atti emessi dall’Inps;
  • le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative, da parte dell'Inps.

Le sospensioni sono disposte d'ufficio, pertanto non è necessaria alcuna domanda da parte dei soggetti interessati.


SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA


(circ. 31/10)


Sono altresì sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in scadenza nell'arco temporale compreso fra il 29 giugno 2009 ed il 1° luglio 2010.

Tale sospensione richiede esplicita domanda dei soggetti interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Eventuali versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.


RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI


(circ. 31/10 - msg 15746 del 15/06/2010)


Il recupero dei contributi sospesi decorre dal 16agosto 2010, con possibilità di pagamento in 48 rate mensili costanti, senza aggravio di oneri accessori.


Con msg 15746 del 15/06/2010 sono state illustrate le modalità di pagamento.




ADEMPIMENTI



DATORI DI LAVORO DIPENDENTE NON AGRICOLO


La sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2009 a maggio 2010. Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione 8V.

La circolare 31/2010 detta le istruzioni per la trasmissione dei mod. DM10 fino a dicembre 2009 e delle denunce UniEmens da gennaio 2010 in poi.
L'importo dei contributi sospesi è evidenziato con il codice N956, appositamente istituito.

Il recupero viene effettuato con mod. F24, utilizzando il codice contributo DSOS, istituito con la circ. 98/2002, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice N956.




ARTIGIANI E COMMERCIANTI


I contributi sospesi sono:


Contributi sospesi per Artigiani e Commercianti
Contributi sospesi Scadenza di versamento
contributi fissi
2° rata 2009
3° rata 2009
4° rata 2009
 20/08/2009
16/11/2009
16/02/2010
contributi a %:
2° acconto 2009
saldo 2009 e 1° acconto 2010
30/11/2009
16/06/2010


La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle suddette scadenze.

Coloro che intendono versare in unica soluzione devono provvedere secondo le modalità ordinarie: ciò consentirà la regolare contabilizzazione dell'eventuale quota associativa.
Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono invece versare le rate con mod. F24, utilizzando i codici istituiti con la circ. 138/00, ovvero:

  • AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
  • CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

GESTIONE SEPARATA


I contributi sospesi sono:



Contributi sospesi per la Gestione Separata
Soggetti Contributi sospesi  Scadenza di versamento
Liberi professionisti
2° acconto 2009
Saldo 2009 e 1° acconto 2010
30/11/2009
16/06/2010
Committenti e associanti per compensi corrisposti da giugno 2009 a maggio 2010

giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso

(dal 16/07/2009 al 16/06/2010)





Nelle denunce Uniemens riferite ai periodi di sospensione va riportato il codice calamità 10.
Per il recupero dei contributi sospesi, sia esso in unica soluzione o con pagamento rateale, va utilizzato il mod. F24, che va compilato con le seguenti modalità:



Modalità compilazione mod. F24
Codice Sede
Causale contributo Matricola Inps/Codice Inps/Filiale azienda

Periodo di riferimento 

 

Da                A

 Importi a debito versati
Importi a credito compensati
XXXX
COC (per committenti/ associanti)
POC (per professionisti)

 

109999999999

 

mm/aaaa

 

mm/aaaa

 

€ ………

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