A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Accesso civico “semplice”È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS, ad uno dei seguenti indirizzi:
- pec: rpct@postacert.inps.gov.it
- e-mail: accessocivicosemplice@inps.it
- posta ordinaria: via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma
L’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico “generalizzato”È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, alla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione - individuata quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) - ad uno dei seguenti indirizzi:
- pec: accessocivicogeneralizzato.dcosi@postacert.inps.gov.it
- e-mail: accessocivicogeneralizzato.dcosi@inps.it
- posta ordinaria: via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall’Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.
Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
L’accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività ammnistrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).
Come evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, si fa presente che l’ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti in sede di accesso civico generalizzato deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ( art.7 del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall’accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui possono avvalersi i titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90).
Si precisa che le richieste di accesso documentale non devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, né alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, individuati, rispettivamente quali destinatari delle richieste di accesso civico “semplice” e “generalizzato”. Le richieste di accesso documentale devono, infatti, essere inoltrate al “responsabile del procedimento di accesso” individuato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento adottato dall’Istituto con determinazione presidenziale n. 366/2011, pubblicato nella citata pagina.
Richiesta di riesameNei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013).
L’istanza deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:
- pec: rpct@postacert.inps.gov.it
- e-mail: amministrazione.trasparente@inps.it
Registro degli accessi
Come indicato nella delibera n. 1309/2016 con la quale l’Anac adotta le “linee guida sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico” si pubblicano di seguito, per tipologia di accesso, gli elenchi delle richieste pervenute dal 1° gennaio 2017.
Di seguito si riportano gli elenchi degli accessi definiti aggiornati semestralmente.
- Registro accesso civico semplice 2019 (pdf 183Kb)
- Registro richieste di riesame 2019 (pdf 104Kb)
- Registro accesso civico generalizzato 2019 (pdf 221Kb)
- Registro accesso civico semplice 2018 (pdf 139Kb)
- Registro accesso riesame 2018 (pdf 205Kb)
- Registro accesso civico generalizzato 2018 (pdf 125Kb)
- Registro accesso civico semplice 2017 (pdf 117Kb)
- Registro richieste di riesame 2017 (pdf 194Kb)
- Registro accesso civico generalizzato 2017 (pdf 83Kb)