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Accesso civico

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A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

Accesso civico “semplice”

È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS, ad uno dei seguenti indirizzi:

L’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso civico “generalizzato”

È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, alla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione - individuata quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) - ad uno dei seguenti indirizzi:

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall’Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.

Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

L’accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività ammnistrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).

Come evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, si fa presente che l’ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti in sede di accesso civico generalizzato deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ( art.7 del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall’accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui possono avvalersi i titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90).

Si precisa che le richieste di accesso documentale non devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, né alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, individuati, rispettivamente quali destinatari delle richieste di accesso civico “semplice” e “generalizzato”. Le richieste di accesso documentale devono, infatti, essere inoltrate al “responsabile del procedimento di accesso” individuato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento adottato dall’Istituto con determinazione presidenziale n. 366/2011, pubblicato nella citata pagina.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013).

L’istanza deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:


Registro degli accessi

Come indicato nella delibera n. 1309/2016 con la quale l’Anac adotta le “linee guida sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico” si pubblicano di seguito, per tipologia di accesso, gli elenchi delle richieste pervenute dal 1° gennaio 2017.

Di seguito si riportano gli elenchi degli accessi definiti aggiornati semestralmente.


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