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Accesso civico

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A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

Accesso civico “semplice”

È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS, ad uno dei seguenti indirizzi:

L’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso civico “generalizzato”

È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, alla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione - individuata quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) - ad uno dei seguenti indirizzi:

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall’Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.

Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

L’accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività ammnistrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).

Come evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, si fa presente che l’ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti in sede di accesso civico generalizzato deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ( art.7 del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall’accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui possono avvalersi i titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90).

Si precisa che le richieste di accesso documentale non devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, né alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, individuati, rispettivamente quali destinatari delle richieste di accesso civico “semplice” e “generalizzato”. Le richieste di accesso documentale devono, infatti, essere inoltrate al “responsabile del procedimento di accesso” individuato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento adottato dall’Istituto con determinazione presidenziale n. 366/2011, pubblicato nella citata pagina.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013).

L’istanza deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:


Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps informa che i dati personali forniti nelle richieste di riesame, ex art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire il procedimento amministrativo richiesto e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad esso connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti.

Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.

I dati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi.

In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse.

Nei casi previsti, le richieste afferenti l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE possono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati dell'INPS all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.


Registro degli accessi

Come indicato nella delibera n. 1309/2016 con la quale l’Anac adotta le “linee guida sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico” si pubblicano di seguito, per tipologia di accesso, gli elenchi delle richieste pervenute dal 1° gennaio 2017.

Di seguito si riportano gli elenchi degli accessi definiti aggiornati semestralmente.


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