Questa sezione, relativamente alla politiche familiari, fornisce informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità ed all’assegno al nucleo familiare.
TUTTO FAMIGLIA - Questa sezione fornisce, oltre ad informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, anche riferimenti normativi, una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed un glossario, contenente la spiegazione per esteso di alcune parole contenute nelle informazioni generali.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
L’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato ai lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale):
- per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.;
- per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia (Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia);
- per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri;
- per i cittadini stranieri rifugiati politici - equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro - anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
MATERNITÀ E PATERNITÀ
- le cittadine extracomunitarie in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo;
- le cittadine extracomunitarie prive del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, purché siano già state riconosciute titolari dello status di “rifugiato politico” o di “protezione sussidiaria”.