COSA FORNISCE
Somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali e/o familiari, rientranti nelle casistiche previste dal Regolamento.
A CHI SI RIVOLGE
Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
REQUISITI
Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e con quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.
Gli iscritti in servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli iscritti con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire di cessioni estinguibili nell’arco di vigenza del contratto con l’obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.
La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.
DURATA
Il prestito può avere durata quinquennale (in questo caso l’importo va restituito in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili).
È UTILE SAPERE CHE
La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione.
Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:
- tasso d’interesse nominale annuo del 3,50%;
- spese di amministrazione: 0,50%;
- premio fondo rischi: vedi la tabella allegata nell’ultima pagina del regolamento.
La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione.
COME SI OTTIENE
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente in via telematizzata, come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 95/2012, attraverso il servizio on line Domande web Prestiti Pluriennali. I manuali utente disponibili in Documentazione (vedi piè di pagina) illustrano come fare.
Per gli iscritti in servizio, le domande devono essere presentate per il tramite dell’amministrazione di appartenenza; i pensionati iscritti al Fondo Credito, presentano la domanda in via telematica accedendo all’Area riservata del sito internet - Inps con il Pin dispositivo per la compilazione e l’invio on-line.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante lo stato di bisogno e l’eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento e un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50).
Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l’interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Per i pensionati il rinnovo può essere richiesto anche prima del decorso dei suddetti termini.
Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.
È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.
Qualora l’estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l’interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente.
Per gli iscritti in servizio, le domande devono essere presentate per il tramite dell’amministrazione di appartenenza; i pensionati iscritti al Fondo Credito, presentano la domanda in via telematica accedendo all’Area riservata del sito internet - Inps con il Pin dispositivo per la compilazione e l’invio on-line.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante lo stato di bisogno e l’eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento e un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50).
Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l’interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Per i pensionati il rinnovo può essere richiesto anche prima del decorso dei suddetti termini.
Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.
È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.
Qualora l’estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l’interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente.
IL NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, introduce la possibilità per l’iscritto di ottenere un prestito per l’acquisto della casa di residenza del figlio maggiorenne che intenda costituire un proprio autonomo nucleo familiare.