A decorrere dal 20 aprile 1985, ai centralinisti non vedenti viene riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Le attività lavorative dei non vedenti sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, prima previsto solo per i centralinisti non vedenti, viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
BENEFICIARI
Il beneficio è corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
- ciechi civili
- ciechi invalidi per servizio
- ciechi invalidi del lavoro
- ciechi di guerra
Il beneficio spetta anche a chi era titolare di pensione all'entrata in vigore della L. 113/85 qualora abbia continuato a prestare attività lavorativa dopo il pensionamento.
DOMANDA
Il beneficio è concesso solo su domanda del non vedente o dei suoi superstiti ed è necessario richiederlo espressamente contestualmente alla domanda di pensionamento.
Le domande possono essere inviate esclusivamente attraverso i seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
La domanda dovrà essere corredata di idonea documentazione, anche per quel che riguarda la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla Legge.
La documentazione da allegare è:
- ciechi civili - verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti;
- ciechi invalidi per servizio - modello "69-ter" rilasciato dall'Amministrazione Pubblica che ha riconosciuto la cecità;
- ciechi invalidi del lavoro - apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Inail;
- ciechi di guerra - modello "69" rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.
I centralinisti non vedenti dovranno comprovare con apposita documentazione l'avvenuta prestazione di lavoro in qualità di centralinista non vedente e la sua durata, nonché l'iscrizione al previsto albo professionale. L'iscrizione all'albo agisce come fatto costitutivo del diritto, per cui il periodo al quale commisurare il beneficio decorre dalla data di iscrizione.
PERIODI RICONOSCIBILI
L'anzianità contributiva del lavoratore non vedente dovrà essere maggiorata di quattro mesi per ogni anno di attività prestata nella condizione di persona priva della vista.
Il beneficio va rapportato al solo periodo di attività lavorativa svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa. Pertanto non è possibile ottenere il beneficio per i periodi in cui non si svolga effettivamente attività lavorativa, ma si versino solo i contributi.
Altresì, il periodo di lavoro che non ha dato luogo a corresponsione di stipendio non è utilizzabile ai fini della maggiorazione contributiva (aspettativa, congedi non retribuiti).
I periodi riconosciuti sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.
ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
La maggiore anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola: la maggiorazione spettante sarà valutata direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti previdenziali.
Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianità in sede di determinazione della riserva matematica, nelle varie ipotesi in cui è previsto il ricorso a tali modalità di calcolo.
Il beneficio si applica proporzionalmente anche ai periodi di attività inferiori all'anno, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolte.
Il beneficio non esclude l’applicazione della penalizzazione prevista per la pensione anticipata in caso di accesso al trattamento pensionistico con età inferiore a 62 anni.
LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE
Per i centralinisti non vedenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 20 aprile 1985.
Per i lavoratori non vedenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991.
La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità.
Il beneficio nella misura di quattro mesi per ogni anno di lavoro è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema retributivo.
La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.