Questa sezione, relativamente alla politiche familiari, fornisce informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità ed all’assegno al nucleo familiare.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
L’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato ai lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale):
- per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.;
- per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia (Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia);
- per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri;
- per i cittadini stranieri rifugiati politici - equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro - anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.
Assegno al Nucleo Familiare
Assegno per il Nucleo familiare dei Comuni
N.B. l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, dal gennaio 2010, è riconosciuto anche al cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Lo straniero con un regolare rapporto di lavoro subordinato in atto, ha diritto a fruire del congedo parentale anche in favore del figlio residente all'estero. Il certificato di nascita da allegare alla domanda, nonché la firma apposta dall'altro genitore o affidatario sulla dichiarazione ad esso riservata, dovranno essere legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
Maternità e Paternità
Maternità e Paternità
N.B. Hanno diritto all’assegno di maternità dei Comuni:
- le cittadine extracomunitarie in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo;
- le cittadine extracomunitarie prive del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, purché siano già state riconosciute titolari dello status di “rifugiato politico” o di “protezione sussidiaria”.
Ricongiungimento familiare