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In Paesi extracomunitari convenzionati

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Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di una esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.
In particolare, gli adempimenti contributivi e previdenziali, nonché quelli amministrativi e fiscali, cui sono tenuti i datori di lavoro operanti all'estero e i lavoratori migranti, assumono diversi contenuti e modalità a seconda del Paese di lavoro, legato all'Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale, ed a seconda della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati.

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini.


Le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera. Gli accordi bilaterali, a differenza dei Regolamenti Comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria. Hanno validità solo per gli Stati firmatari ed operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.


Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

  • la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
  • il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
  • la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati:

 

Argentina

Australia

Bosnia Erzegovina

Brasile

Canada e Quebec

ex Jugoslavia

Israele

Jersey, Isola di Man e Isole del Canale

Macedonia


Messico

Principato di Monaco

Repubblica di Capo Verde

Repubblica di Corea

Repubblica di Croazia

Repubblica di San Marino

Santa Sede

Tunisia

Turchia

U.S.A (Stati Uniti d’America)

Uruguay

Venezuela

 

 

 





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