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REGIONI INTERESSATE
Regioni e province interessate:- MOLISE
- ABRUZZO
- Provincia di FOGGIA
SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
(circ. 95/2003 - msg 28 del 4-6-03 - circ. 123/2003 - circ. 143/2003 - circ. 167/2003 – circ. 170/2003 - msg 160 del 30/12/03 - circ. 92/2004)A seguito delle alluvioni verificatesi nei giorni 23-24-25 gennaio 2003 nelle regioni Molise e Abruzzo e 24-25-26 gennaio 2003 nella provincia di Foggia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato rispettivamente le ordinanze 3268/2003 (G.U. 69 del 24/03/03), 3281/03 (G.U. 98 del 29/04/03) e 3280/03 (G.U. 97 del 28/04/03), contenenti i primi interventi urgenti di protezione civile.
Le suddette ordinanze hanno inoltre disposto la sospensione fino al 31/12/2003:
- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti;
- dei termini di presentazione della modulistica connessa ai versamenti contributivi, ad eccezione di quella prevista per i lavoratori agricoli;
nei confronti dei soggetti operanti alla data dell'evento calamitoso nei comuni danneggiati.
Gli elenchi dei suddetti comuni sono stati predisposti dai Presidenti delle regioni interessate, nominati Commissari delegati per gli eventi meteorologici, e pubblicati rispettivamente in allegato:
- alla circolare n° 123 del 08/07/2003 per la regione Molise; nel suddetto elenco era incluso anche il comune di Campochiaro, successivamente cancellato e pertanto non beneficiario delle agevolazioni di cui all’ordinanza 3268/2003 (v. circ.131/2003); viceversa con circ. 170/2003 sono stati inclusi anche i comuni di Chiauci, Civitanova del Sannio e Colli al Volturno;
- alla circolare n° 143 del 11/08/2003 per la regione Abruzzo;
- al messaggio n° 160 del 30/12/2003 per la provincia di Foggia.
La sospensione ha riguardato tutte le categorie di contribuenti:
- datori di lavoro dipendente (agricolo e non)
- artigiani e commercianti
- lavoratori autonomi agricoli
- soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti)
- datori di lavoro domestico (sospensione revocata ai sensi della L. 290/06 - cfr circ. 65/07, msg 8870 del 5/04/07, circ. 91/08, circ. 106/08)
- prosecutori volontari (sospensione revocata ai sensi della L. 290/06 - cfr circ. 65/07, msg 8870 del 5/04/07, circ. 91/08, circ. 106/08)
L'art. 7, c. 1 delle tre ordinanze disponeva che i contributi versati entro le rispettive date di pubblicazione sulla G.U. non potessero essere rimborsati. Sono stati ammessi al rimborso e alle agevolazioni di pagamento le somme versate successivamente a tali date e riguardanti ovviamente i periodi oggetto di sospensione.
Sono stati esclusi dalla sospensione i soggetti che esercitavano in forma imprenditoriale attività bancaria o assicurativa.
Gli stessi dovevano invece sospendere, su richiesta degli interessati, la quota a carico dei propri dipendenti residenti nei comuni calamitati (circ. 192/2003 - sospensione revocata ai sensi della L. 290/06 - cfr circ. 65/07, msg 8870 del 5/04/07, circ. 91/08, circ. 106/08).
RECUPERO
(circ. 123/2003 – circ. 167/2003 - circ. 170/2003 - circ. 192/2003 – msg 160 del 30/12/03 - circ. 91/2004 - circ. 145/2006)Il recupero dei contributi sospesi avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.
La decorrenza è stata fissata al 16 gennaio 2004 con pagamento:
- in unica soluzione;
- mediante rateazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione, ossia in 88 rate mensili (11 mesi x 8).
Molti comuni delle province di Foggia e Campobasso colpiti dalle alluvioni del mese di gennaio 2003 sono stati anche colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, per il quale le ordinanze 3253/02, 3344/04 e 3354/04 hanno disposto la sospensione contributiva fino al 31/12/05 e il recupero a decorrere dal 16/03/06 in 304 rate mensili. I soggetti colpiti da entrambe le calamità possono quindi beneficiare delle migliori condizioni di pagamento previste da tali norme.