ATTENZIONE!
I contenuti informativi presenti in questa pagina sono in corso di aggiornamento.
COS’E'
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi). L’agibilità viene rilasciata dalla gestione ex-Enpals previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, in conformità alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi (cfr. circolare n. 16/2007). L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato di agibilità dovrà versare un deposito cauzionale (di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi) o presentare fideiussione per lo stesso importo. Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.
QUANDO RICHIEDERLO
La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La nuova procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e quindi consente all'impresa di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini di legge. La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione medesima. Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata. In tal caso, l’impresa, all’atto della variazione è tenuta ad inoltrare la relativa documentazione, a mezzo telefax o posta elettronica, alla Sede competente, che ne accerta la veridicità e fondatezza.
CHI DEVE RICHIEDERLO
I soggetti tenuti a richiedere l’agibilità sono le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi che vogliano far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (e successive modificazioni).
L’ obbligo del possesso del certificato di agibilità ricade:
- nel caso di imprese dell' esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori delle categorie da 1 a 14 dell’art.3 del D.Lgs.C.P.S.n. 708/47, sull’impresa che ha scritturato i lavoratori;
- sulle imprese straniere operanti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti in Italia. Si precisa che le stesse imprese straniere possono conferire mandato con rappresentanza alle imprese ospitanti, affinché richiedano per loro conto il certificato di agibilità.
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che stipulano contratti con formazioni (società, fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite) aventi l'obbligo di munirsi del certificato di agibilità devono verificare preventivamente che le predette formazioni che agiranno nei loro locali siano effettivamente munite di tale certificato.
COME RICHIEDERLO
Dal 1° gennaio 2008 il certificato di agibilità deve essere richiesto in modalità telematica collegandosi al portale. Infatti, allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese, è stata realizzata una nuova procedura telematica operativa 24 ore su 24 che consente di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della prestazione lavorativa, purchè vengano rispettati i termini di legge. L'accesso alla procedura on-line avviene previo rilascio del Codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. Per i dettagli relativi al rilascio del PIN e all'individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica si rimanda alle nuove disposizioni dettate con le circolari nn. 12/2007 e 17/2007. Nella compilazione della richiesta, da effetture in relazione alla singola attività svolta, sarà necessario indicare i seguenti elementi: i lavoratori occupati, il compenso previsto, le date di impegno. In particolare, le date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale: nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione; altrimenti, se le giornate lavorative non si susseguano tra loro, andranno specificate singolarmente. Soltanto dopo avere verificato la conformità alle disposizioni normative vigenti l’Ente rilascia il certificato di agibilità. Infatti, all’atto della richiesta la procedura effettua un controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente e rilascia, solo in caso di assenza di debiti nei confronti della gestione ex Enpals, il certificato di agibilità. Se sussistono debiti contributivi, la procedura non consente l’emissione del certificato, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione (pagamento anche in forma rateale dell'importo dovuto o produzione di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare del debito) presentando preventivamente alle Sedi gestione ex Enpals la documentazione comprovante la stessa regolarizzazione. Le imprese che non siano in condizione di utilizzare le procedure telematiche, potranno presentare il relativo modello cartaceo alla sede territoriale competente più vicina. Dovrà essere richiesta on-line anche l' agibilità in regime di esenzione contributiva rilasciata alle imprese straniere (provenienti da Paesi comunitari o convenzionati) operanti in Italia, o al datore di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri (provenienti da Stati UE o con i quali vigono appositi accordi in materia previdenziale). In tal caso, i documenti esonerativi (mod. E101, etc.) dovranno essere inviati, contestualmente alla richiesta del certificato, agli Uffici della gestione ex-Enpals a mezzo fax o posta elettronica , unitamente ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante (il cui fac-simileè disponibile nell’apposita sezione "modulistica" della gestione ex-Enpals), che attesta la conformità di tali documenti agli originali.
Dal 1° gennaio 2013 l’acquisizione del certificato di agibilità anche per prestazioni rese gratuitamente è prevista in modalità esclusivamente telematica.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2012 le richieste e le variazioni di tale certificato potranno essere presentate avvalendosi sia delle consuete modalità di presentazione cartacea dell’istanza (cfr. circolare Enpals n. 16/2007, par. 5) che della procedura telematica.
L’utilizzo del canale telematico consente una consistente riduzione dei tempi di acquisizione del certificato. Infatti, l’utente interessato non sarà più tenuto a recarsi presso la Sede competente della gestione ex Enpals e a presentare la documentazione cartacea comprovante la sussistenza dei presupposti della gratuità, in quanto tali requisiti saranno oggetto di apposita dichiarazione che il richiedente validerà on-line.