L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:
- le lavoratrici dipendenti;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
- gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio:
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
COSA SPETTA
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
- contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
- voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
- Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco, che l’Istituto provvede a formare annualmente (per il triennio di sperimentazione) sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando.
L’elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n.48 del 28.03.2013
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n.48 del 28.03.2013.
LA DOMANDA
Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, l’Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, un bando nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011).
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
- indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
- indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
- dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.
ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino alla pubblicazione della graduatoria, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di collocamento in graduatoria in posizione non utile, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Istituto provvederà a redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, la graduatoria delle madri lavoratrici ammesse al beneficio. Detta graduatoria è definita, secondo i criteri previsti dalla legge 28 giugno 2012, n.92, art.4, comma 24, lettera b), tenendo conto dell’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n.48 del 28.03.2013.
Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento
Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono presentare regolare fattura come da messaggio Hermes n. 14870 del 20/09/2013, e allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
- delegazione liberatoria di pagamento
- dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia
La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all’erogazione dei servizi all’infanzia.