Per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto (TFR) che si può aggiungere al contributo del lavoratore e a quello eventualmente versato dal datore di lavoro.
Il TFR può essere anche l’unica forma di finanziamento.
Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda (cosiddetto ”conferimento tacito”).
Se si decide di lasciare il TFR in azienda (si ricorda che, qualora di tratti di azienda con almeno 50 dipendenti il TFR viene versato al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps) questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine si ricorda che la scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare.