I rivenditori saranno individuabili tramite un’apposita vetrofania:
Di seguito, si indica il link per la ricerca tabaccai abilitati.
Attenzione: I committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando il modulo SC53 (scaricabile dal sito www.inps.it) alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega. A seguito dell’abbinamento il delegato potrà acquistare i voucher per la società delegante presso le tabaccherie abilitate.
È POSSIBILE ACQUISTARE I “BUONI LAVORO” TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING INTESA SANPAOLO E RISCUOTERE PRESSO I TABACCAI ADERENTI ALL’INIZIATIVA.
IMPORTANTE: a partire dal 6 giugno 2014, i “buoni lavoro” si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.
Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a 500 €, di addebitarne il costo sul conto corrente e di effettuare direttamente la stampa dei voucher.
I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate.
Modalità d’acquisto dei buoni lavoro internet banking Intesa Sanpaolo
NOTIZIE UTILI PER L’UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN TABACCHERIA PEA (Punto Emissione Autorizzato):
Acquisto dei Buoni Lavoro
Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica.
Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000€ di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.
I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato ‘multiplo’ fino ad un valore di 500 €.
Modalità di comunicazione all’INPS
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio dell’attività lavorativa), il Committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, il dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.
Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
Devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.
In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS, tenendo presente che:
- le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d’uno;
- in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.
Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l’INPS possono utilizzare i seguenti canali:
- Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
- Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Accessorio.
- Andare in una sede INPS.
Il Committente per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice di controllo indicato sulla matrice (destinata al committente) dei buoni lavoro acquistati.
Il Prestatore per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che il Committente ha in precedenza consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla prestazione).
N. B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività.
- Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione:
può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS; - Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione:
può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS; - Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione:
può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS
I contatti con l’INPS consentono anche di:
- Verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che
del Prestatore) - Verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare
(se Prestatore) - Verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore
Riscossione dei Buoni Lavoro
È possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio, per un importo massimo di 500 €. per operazione di riscossione.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi esibendo, esclusivamente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica, per la verifica del Codice Fiscale.
Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.
Rimborso dei Buoni Lavoro
Modalità di richiesta
Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte.
Al cliente saranno rimborsati 9,50€ per ogni 10,00€ di rimborso richiesti.
Condizioni per il rimborso
Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher.
Ogni richiesta può essere effettuata ed evasa direttamente dal tabaccaio per un importo non superiore a € 500,00.
Per importi superiori, il committente presenterà la richiesta a Banca ITB (Banca dei tabaccai), compilando l’apposito modulo da chiedere al numero 800813813.
La condizione per riconoscere il rimborso è l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile.
Quindi se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve precedentemente annullare:
- se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato INPS INAIL, Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione.
Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra descritte, la nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione.
Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la competente sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria.
Gestione voucher scaduti
È possibile - sia per il committente che per il prestatore - chiedere il rimborso o la liquidazione dei voucher scaduti (non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (scaricabile on-line dal sito www.inps.it, sezione Moduli) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.
Furto o smarrimento di voucher
In caso di furto o smarrimento di uno o più voucher, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.
Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.
La sede provvederà a stampare dei ‘duplicati’ dei voucher, riscuotibili presso le tabaccherie abilitate.
Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.
Informazioni sul trattamento dei dati personali