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Uffici di supporto agli organi

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Di seguito si riporta l'elenco degli uffici di supporto agli organi della Direzione Generale con i relativi riferimenti per contattare le strutture sulle questioni di loro stretta competenza. È possibile verificare le competenze di ciascuna struttura cliccando sulla relativa denominazione. Per informazioni in merito a istanze e altre pratiche, l'utenza è invitata a rivolgersi in prima battuta al Contact Center 803164, gratuita da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici).


UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI
StruttureResponsabili

Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 06 59054654 - Fax 06 59054504

PEC: StrutturaTecnicaPermanente.SupportoOIV@postacert.inps.gov.it

 DE ZOTTI Fiorella

Ufficio di Segreteria della Presidenza dell'Istituto

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 06596101 - Fax 0659647121

PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it 

SANTOPINTO Maria Paola

Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659053810 - Fax 0659053949

PEC: segreteriatecnica.civ@postacert.inps.gov.it

PATERNESI Ferdinando

Ufficio di Segreteria  degli Organi Collegiali

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659054307 - Fax 0659053399

PEC: ufficiosegreteria.organicollegiali@postacert.inps.gov.it

CAGNOLI Francesca Romana

Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659055889 - Fax 0659053071

PEC: segreteriatecnica.collegiosindaci@postacert.inps.gov.it 

 RIZZO Valerio

Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053812 - Fax 0659647081

PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it 

 MORRONE Adriano

Ufficio di Segreteria del Magistrato delegato al controllo

00144 - ROMA - Via Ciro il grande, 21
Tel 0659053933 - Fax 0659053913

PEC: ufficiosegreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it 

 LUONGO Marianna

Ufficio Legislativo

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053698 - Fax 0659647080

PEC: ufficio.legislativo@postacert.inps.gov.it

ESPOSITO Francesca

Ufficio Stampa

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659055085 - Fax 0659053502 - 3429

PEC: ufficio.stampa@postacert.inps.gov.it

BARBIERI Marco

Documenti

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Specifiche tecniche:

Comunicazioni:

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Assegno al nucleo familiare

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L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

 

A CHI SPETTA

 L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori  dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

 

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. Inps n.84 del 23/05/2013)
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
  •  il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  •  il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  •  i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  •  i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
  • Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  •  i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  •  i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  •  i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
 

DOMANDA

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per  più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

AUTORIZZAZIONE

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoroè necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.
Se l’erogazione degli ANFè effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta  la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.
Casi in cui è prevista l’autorizzazione:
  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

 

 DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.
 

REDDITI DEL NUCLEO

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato. 

 

 IL PAGAMENTO

L'assegno viene pagato:
  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o  mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

 

PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO

Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.  L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
 

 PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.
 

PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.  Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

 

Richiesta codice PIN utente ex Enpals

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Da questa sezione è possibile accedere alla richiesta del codice PIN.
Per richiedere il codice PIN, selezionare di seguito la tipologia del richiedente:

Gli utenti della tipologia di lavoratori/lavoratori autonomi esercenti attività musicali/pensionati possono richiedere il PIN INPS, che consente l’accesso anche ai servizi online della gestione ex Enpals, accedendo da questo link

Di seguito alcune informazioni utili.

  • Utenti già in possesso di PIN Inps
    Gli utenti già in possesso di PIN Inps accedono ai servizi on line ex Enpals digitando il proprio codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Inps.
  • Utenti che non hanno mai richiesto né un PIN ex Enpals né un PIN Inps
    Questi utenti devono utilizzare la procedura di “Richiesta PIN on line” disponibile sul sito Inps
    La procedura è predisposta per il rilascio del PIN Inps anche ad utenti che risiedono all’estero.
  • Utenti già in possesso di PIN ex Enpals che non hanno un PIN Inps
    Questi utenti devono convertire in un PIN Inps la password ex Enpals.
    Al momento del primo accesso dal sito INPS:
    • l'utente digita, nel campo "PIN", la password precedentemente scelta per accedere ai servizi on line ex Enpals;
    • il servizio obbliga l'utente al cambio della password;
    • l'utente ottiene i 16 caratteri del PIN Inps.
    • Da questo momento, l'accesso ai servizi on line ex Enpals sarà possibile dal sito INPS digitando il codice fiscale e il PIN Inps.

    Attenzione: chi ha smarrito il PIN ex Enpals deve utilizzare le procedure di "Revoca PIN" e "Richiesta PIN on line" disponibili sul sito Inps

  • Utenti che sono in possesso di un PIN ex Enpals e anche di un PIN Inps
    Gli utenti in possesso del PIN ex Enpals e del PIN Inps, devono utilizzare quest’ultimo anche per accedere ai servizi on line della Gestione ex Enpals.

PIN dispositivo

 

Per l’accesso a determinati servizi telematici, quali l'invio di domande di pensione, è necessario convertire il PIN “online” in PIN di tipo ‘dispositivo’, attraverso la funzione disponibile sul sito Inps “Converti il tuo PIN”


Per ricevere assistenza sulla richiesta e sull'utilizzo del PIN è possibile contattare il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico attivi.

Convitti e collegi

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L’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici ospita tutti gli studenti - dalla scuola dell’obbligo fino all’università - presso i propri convitti o presso altri convitti e collegi, convenzionati con il Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica.

Ai posti disponibili si accede ogni anno per concorso, attraverso due bandi:

  • Bando di concorso Convitti;
  • Bando di concorso Collegi Universitari.

I bandi e le graduatorie sono consultabili nella sezione Iniziative Welfare.


I concorsi sono rivolti rispettivamente ai ragazzi che frequentano il primo e secondo ciclo scolastico e agli studenti universitari. Tutti i vincitori partecipano alle spese sostenute dall’istituto con un contributo annuale che varia in base al valore dell’indicatore Isee.

I convitti e i collegi convenzionati sono presenti su tutto il territorio nazionale. L’Inps - Gestione dipendenti pubblici, in questo caso, fornisce vitto, alloggio e un contributo fisso alle spese per tutti i servizi.

Più ampia è l’offerta di prestazioni che l’Istituto garantisce ai ragazzi nei suoi convitti, come laboratori didattici, escursioni, attività sportive e di svago, assistenza socio-educativa e psicologica, oltre, naturalmente, a vitto e alloggio.

Lo studente vincitore del concorso resta in convitto per tutta la durata del corso di studi (fino alla discussione della tesi di laurea, se universitario) a meno di cause gravi, di variazioni della posizione giuridica del genitore iscritto o se non dovesse più possedere i requisiti di merito richiesti nel bando.

I convitti di proprietà dell’Istituto che possono accogliere anche gli studenti universitari sono:

  • Convitto Santa Caterina - Arezzo;
  • Convitto Principe di Piemonte - Anagni (Frosinone);
  • Convitto Luigi Sturzo - Caltagirone (Catania);
  • Convitto Regina Elena - Sansepolcro (Arezzo);
  • Convitto di Spoleto (Perugia).

Sono inoltre disponibili le strutture di proprietà della Gestione Assistenza Magistrale:

  • Casa di Soggiorno di Piazza dei Giuochi Delfici – Roma;
  • Casa per Ferie– Fiuggi (Frosinone).

A CHI SPETTA

Al concorso per i Collegi universitari possono partecipare i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, alla Gestione Assistenza Magistrale e i figli e gli orfani degli iscritti alla Gestione ex Ipost.

Al concorso per i posti in Convitto e semiconvitto, per i ragazzi delle scuole del primo e del secondo ciclo scolastico, i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e della Gestione Assistenza Magistrale.

Sul bando di interesse sono precisati di volta in volta i requisiti e il rendimento scolastico richiesto.


LA DOMANDA

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro i termini previsti dal bando di concorso, dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza (in qualità di titolare/richiedente) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) e nel caso di concorrente maggiorenne (alla data di presentazione della domanda), dal medesimo studente (in qualità di richiedente/beneficiario). Quest’ultima modalità è l’unica prevista per il bando Collegi universitari.

Per trasmettere la domanda si accede con codice Pin dalla home page di questo sito, nell’area Servizi online - Servizi per il cittadino - Servizi ex Inpdap - Per tipologia di servizio - domande Collegi universitari, Convitti e Semiconvitti – Domanda ACCESSO Inserisci Domanda Convitti o Collegi. In alternativa, nei casi di impossibilità a presentare domanda via web, si può presentare tramite Contact Center Inps 803164, solo da numeri fissi, da cellulare al numero 06164164.

 

LE GRADUATORIE

Consultabile la graduatoria del Bando di concorso Convitti: ospitalità residenziale e diurna.

 

Consultabile la graduatoria del Bando di concorso Collegi universitari.

Comunicati stampa

Semplificazione amministrativa

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Anno 2012

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Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale
- 2012 -

Statistiche Report

Trattamenti pensionistici e beneficiari

Statistiche focus

Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi di genere

Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi territoriale




Annuario I


Annuario II

Dotazione organica

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Tramite i collegamenti presenti in questa pagina è possibile consultare i dati relativi alla dotazione organica e al costo complessivo del personale, articolato per qualifiche, dell’Inps. Per l’anno 2012 sono presenti tre diversi elenchi che espongono i dati relativi al personale Inps, al personale del disciolto Inpdap e al personale del disciolto Enpals. Questi ultimi due enti sono confluiti nell’Inps per effetto della Legge  22 dicembre 2011 n. 214.


In particolare, con il decreto interministeriale del 5 luglio 2013 sono state trasferite all’Inps le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazione di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

Servizi online, comunicazione web e social

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Il nuovo portale Inps è online dal 9 novembre 2010, dopo significativi interventi di sviluppo dell’architettura informativa, del layout grafico e dei contenuti, volti a farne lo sportello più vicino ai cittadini per l’accesso a informazioni e servizi online.


A fine 2012, il portale Inps poteva vantare rispetto al 2011 una crescita del 34% delle visite totali, e un incremento del 30% negli accessi degli utenti registrati, dovuta all’offerta dei servizi, integralmente telematizzati e accessibili mediante codice PIN:  10 milioni di codici PIN attivi a fine 2012, rispetto ai 5 milioni del 2009.


Inoltre, dato che oggi la comunicazione per agevolare gli utenti nell’accesso a informazioni e ai servizi presenti nel portale non può prescindere dalla dimensione multimediale e social, nell’intento di raggiungere anche il pubblico più giovane, l’Istituto ha lanciato il proprio canale You Tube e ha messo in linea quattro pagine tematiche in Facebook: “Riscattare la Laurea”, “Utilizzare i Buoni Lavoro”, “Gestire il Lavoro Domestico” e, l’ultima nata, “Pensioni: il Sistema Contributivo”.


Infine, altra novità importante del portale da evidenziare, la pubblicazione in linea con la Direttiva del Parlamento Europeo 2003/98/CE della sezione Open data, accessibile dal menu di servizio collocato nella sezione superiore della homepage.
La sezione mette a disposizione di operatori  pubblici e privati più di 320 data set scaricabili in formato aperto per il riuso finalizzato allo sviluppo di applicazioni anche ad uso commerciale (App, web application).

Lo sviluppo della comunicazione web e social e lo sviluppo della sezione Open data hanno portato all’Istituto importanti riconoscimenti.

 

2014 – X edizione del Premio E-GOV – Nella X edizione del Premio, l’Istituto candida tre progetti, tutti inclusi nella rosa dei finalisti e ottiene un riconoscimento per i due progetti candidati nella categoria Efficienza interna e semplificazione. Al convegno di premiazione ricevono infatti la targa di “Progetto vincitore” sia i “Servizi web e mobile del Cassetto previdenziale per aziende e consulenti” sia la “Campagna CUD 2014” con la seguente motivazione: “L’Inps prosegue a ritmo spedito nella semplificazione del rapporto con i cittadini e le imprese attraverso il digitale”.


Leggi la notizia pubblicata sul sito

 


2013 – IX edizione del Premio E-GOV– Nella edizione 2013 il bando del Premio E-Gov prevede nuove categorie, includendo tra le altre la categoria “Open data e partecipazione”.
L’Istituto viene premiato proprio in questa categoria per il progetto Open API Inps. Con esso viene facilitata agli operatori pubblici e privati, interessati al riuso dei dataset messi a disposizione,  l’operazione di acquisizione degli open data Inps per lo sviluppo di app e web application, anche riservando agli operatori una pagina del sito nella quale segnalare i nuovi servizi sviluppati.

 

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2012 – VIII edizione del Premio E-GOV– Nella ottava edizione del Premio, promosso dalla Rivista E-Gov del Gruppo Maggioli per valorizzare progetti e servizi di qualità per gli utenti, l’Inps viene premiato nella sezione “Un governo più aperto”, per il progetto “L’Inps in Facebook: pagine tematiche”. Motivazione del premio: “Il progetto affronta tematiche e questioni molto tecniche attraverso strumenti e linguaggi propri dei social network per fornire informazioni in modo semplice e diretto e rafforzare un nuovo canale di dialogo con i cittadini-utenti”.

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2011 - VII edizione del Premio E-GOV
- La Giuria, composta da docenti universitari ed esperti del settore,  consegna all’Inps, il 14 aprile 2011, il primo premio nella categoria “Portali interattivi per l’erogazione di servizi online” apprezzando la nuova versione del  sito come “Utile portale interattivo con ampia gamma di servizi online offerti, in grado di gestire un numero consistente di transazioni.”

 

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Edizioni 2012- 2011 del concorso “Il sito dell’Anno”
– Il portale Inps conquista per due anni consecutivi il titolo di “Sito dell’Anno” per la categoria “Governo”, assegnato nell’ambito del concorso, promosso dall’Agenzia di ricerche online MetrixLab, che premia annualmente i siti internet più graditi al pubblico, suddivisi in 22 categorie. Il sito istituzionale dell’Inps si conferma in entrambi gli anni il più votato sia come “sito migliore”, titolo che viene assegnato al portale che ottiene la media più alta di punteggi per navigazione, contenuto e design, sia come “sito più popolare”, titolo che viene conquistato raggiungendo il più alto numero di voti da parte degli utenti.

 

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ADI Index Design 2011
– L’ ADI Design Index è un volume realizzato ogni anno a cura dell'Osservatorio permanente del Design ADI e costituisce la preselezione per il Premio Compasso d'Oro, che l’ADI organizza dal 1962 con cadenza triennale. Comprende prodotti e sistemi di prodotto, servizi, ricerche teoriche e storiche, ricerche di processo o d'impresa in cui il design abbia un ruolo preminente,  oltre a progetti realizzati nell'ambito delle scuole di design italiane. Per la pubblicazione nell’Index vengono selezionati i prodotti che si distinguono per originalità e innovazione funzionale, formale e tipologica, per la ricerca sui materiali e sui processi di produzione, di comunicazione, di distribuzione.

 

La qualità del design del portale Inps è stata riconosciuta con l’inserimento del sito Inps nell’ADI index Design 2011 che raccoglie i migliori prodotti progettati da imprese e organizzazioni a livello nazionale.


Consulta le pagine dell’ADI Design Index 2011 contenenti le immagini del sito Inps

Direzioni Provinciali, Direzioni provinciali di Area metropolitana e le filiali di coordinamento

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STRUTTURA INPS


LE DIREZIONI PROVINCIALI, LE DIREZIONI PROVINCIALI DI AREA METROPOLITANA E LE FILIALI DI COORDINAMENTO


Le Direzioni provinciali dell’INPS sono le Strutture Organizzative dove avviene la produzione e l’erogazione dei servizi ai cittadini, mediante il personale dell’Agenzia Interna e dell’Area Controllo Flussi.

Il front office dell’Agenzia interna è articolato in reception; sportelli veloci; postazioni per la consulenza; postazioni informatiche self service; responsabile dell’U.R.P.

L’attività di front office dell’Agenzia Interna fornisce:

 

  • Servizi di informazione, prima accoglienza e ascolto, assistenza per accesso ai servizi, servizi rapidi e/o a ciclo chiuso non complessi, collegati al conto assicurativo, socio sanitari, a sostegno del reddito e al soggetto contribuente;
  • Servizi consulenziali, anche riservati agli intermediari, finalizzati alla gestione dei quesiti più complessi.


Per l’attività di back office opera l’Area Controllo Flussi, che cura e controlla i conti contributivi individuali ed aziendali, consentendo di avere a disposizione flussi informativi completi e corretti al momento della richiesta di servizio da parte degli utenti, riuscendo anche ad anticipare le istanze stesse. Inoltre, individua l’evasione e l’elusione contributiva.


Le strutture territoriali di Torino, Milano, Roma e Napoli, per  le elevate dimensioni e la particolare complessità, sono denominate Direzioni provinciali di Area metropolitana.  A Roma, Milano e Napoli, è stato creato un livello intermedio tra la Direzione provinciale e le Agenzie Complesse e territoriali, denominato Filiale di coordinamento. Queste strutture sono organizzate similmente alle direzioni provinciali (Agenzia interna e Area Controllo Flussi) e coordinano le Agenzie complesse, e le Agenzie territoriali che rientrano nell’ambito territoriale di competenza delle Filiali stesse. 


LE AGENZIE COMPLESSE


Le Agenzie complesse dipendono dalle Direzioni Provinciali e sono articolate in reception, sportelli veloci, postazioni di consulenza e postazioni informatiche self service, svolgendo anch’esse attività di front office e di back office, analogamente a quanto accade nelle Agenzie Interne delle Direzioni provinciali.

LE AGENZIE TERRITORIALI


Le Agenzie territoriali dipendono dalla Direzione provinciale che ha competenza sul bacino territoriale di appartenenza e rappresentano lo sviluppo del decentramento, rispondendo alle esigenze di economicità della gestione e di prossimità con l’utenza.


Assicurano l’erogazione dei servizi, in materia di assicurato pensionato, prestazioni a sostegno del reddito, servizi collegati a requisiti socio-sanitari nonché, in alcuni casi, riguardo ai servizi al soggetto contribuente ed ai prodotti ad elevata specializzazione.

 

Indennità premio di servizio

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L’indennità premio di servizio, ( Ips), è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all’Inps (ex Inadel)  all’atto della cessazione dal servizio.

 

Il diritto all’Ips (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso.

 

 

A chi si rivolge
È diretta ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).


Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.

 

All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’ente di appartenenza invia alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

 

 

Come si calcola
La prestazione da liquidare viene determinata moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). 

 

A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi viene trascurata.

 

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.


Quali sono le modalità di pagamento 

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000  euro (in tal caso  la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda  è pari alla parte rimanente)
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

 

Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le indennità premio di servizio vengano corrisposte come segue (comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
     

Come si ottiene
L’indennità di buonuscita è corrisposta d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.


La somma spettante può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico. 

 

Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce 


Passaggio al Tfr
I lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con diritto all’indennità premio di servizio, che aderiscono ad un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore dell’indennità premio di servizio maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.

Trattamento di fine rapporto

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Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

 

A partire dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua presa a base del calcolo non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi.

 

A chi si rivolge

Hanno diritto al Tfr:

  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ad eccezione delle categorie cosiddette “non contrattualizzate”
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in corso  o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.

Quali sono le modalità di pagamento

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine rapporto vengono corrisposti come segue (comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000  euro (in tal caso  la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda  è pari alla parte rimanente)
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

 

Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di fine rapporto vengano corrisposte come segue (comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010):

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima


Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.

 

Come si ottiene

Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.

 

La somma spettante può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.

Assistenza domiciliare

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Le prestazioni per l’assistenza domiciliare vengono erogate dalla Gestione dipendenti pubblici nell’ambito del progetto Home Care Premium (HCP), per fornire assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e di servizio, legati alla sfera socio-assistenziale, anche in un’ottica di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo.
Con quest’iniziativa, ormai consolidata, l’Istituto intende anche sostenere la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari, attraverso l’intervento pubblico, l’intervento della famiglia, del “terzo settore” (il cui ruolo viene valorizzato) e ogni altra risorsa sociale disponibile.


A CHI SPETTA

Al beneficio si accede per bando di concorso che viene pubblicato in  Iniziative Welfare e possono fruire dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali:

 

  •  i dipendenti e i pensionati, utenti dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici –anche per effetto del DM 45/07;
  •  laddove i suddetti soggetti siano viventi: i loro coniugi conviventi, i loro familiari di primo grado.


Sono ammessi al beneficio anche:  

  • i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici, (sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico di ascendente diretto);
  • i non autosufficienti e residenti presso un Ambito Gestore Convenzionato.”

In ogni caso, i beneficiari devono essere residenti nel territorio di uno dei soggetti che abbiano stipulato una convenzione con Inps Gestione Dipendenti Pubblici: Ambiti Territoriali Sociali e analoghi raggruppamenti di Comuni comunque denominati; Aziende Sanitarie, Regioni.

LA DOMANDA

Per accedere alla prestazione bisogna attendere la pubblicazione del bando annuale e presentare la relativa domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi on line.

  • Non è necessario allegare l’attestazione Isee, il cui valore va però indicato nel modulo di domanda.
  • Successivamente alla domanda si apre la fase di valutazione amministrativa, che avverrà da parte della Direzione Regionale Inps competente per territorio; subito dopo avviene la presa in carico della richiesta da parte del soggetto convenzionato (Ambito Territoriale Sociale, ecc..), che ne dà comunicazione all’interessato.
  • Non sempre il richiedente è anche il beneficiario: il dipendente pubblico o il pensionato può fare richiesta per sé ma anche per il coniuge convivente, per un familiare di primo grado, genitore o figlio minorenne e maggiorenne; il coniuge convivente o il familiare di primo grado può fare richiesta per sé e per il dipendente o il pensionato; il tutore o l’amministratore di sostegno può fare richiesta per il beneficiario.
  • Tutti coloro che devono inviare la domanda telematica ma non sono dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, devono prima compilare e consegnare alla competente sede Inps il modulo di iscrizione in banca dati

Vigilanza

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Il commissario

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Dal 1 ottobre 2014 il Prof. Tiziano Treu è Commissario dell’Inps.

 

Organi di indirizzo politico amministrativo

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Da questa pagina è possibile accedere alle informazioni riguardanti gli organi politico amministrativi preposti all’indirizzo, la gestione e al controllo dell’attività dell’Inps che si sono succeduti nel tempo.


Organi politico amministrativi. Indirizzo, gestione e controllo dell'attività dell'INPS
OrganoDataNominativoInformazioni
Commissario12/02/2014 – 30/09/2014

Vittorio

Conti

Presidente11/08/2008 – 31/01/2014Antonio Mastrapasqua
Consiglio di indirizzo e vigilanza08/01/2009 – 31/07/2013Abbadessa Guido (Presidente)

Atto di nomina

Curriculum vitae

730_2013

Altri documenti
Patrimonio
Dichiarazione mancato consenso

Vecchietti Alessandro (Vice Presidente)

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Albini Pierangelo

Atto di nomina

Amadei Enrico

Atto di nomina

Curriculum vitae

Baldini Carlo

Atto di nomina

Bartoli Gaetano

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Integrazione

Bertozzi Donatello

Atto di nomina

Curriculum vitae

Buschi Claudia

Atto di nomina

Altri documenti

Bussoni Mauro

Atto di nomina

Carannante Rocco

Atto di nomina

Curriculum vitae

Cavallaro Nicola Maria

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Cavaterra Rita

Atto di nomina

Curriculum vitae

Falco Carlo

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Integrazione

Galli Giuseppe

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Gori Moreno

Atto di nomina

Curriculum vitae

Lazzarelli Guido

Atto di nomina

Curriculum vitae

Leo Fiorito

Atto di nomina

Curriculum vitae

Magliaro Giovanni

Atto di nomina

Altri documenti

Integrazione

Magri Maria

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Marignani Carlo

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Nesci Cosimo

Atto di nomina

Curriculum vitae

Occhipinti Armando

Atto di nomina

Altri documenti

Patta Gian Paolo

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Perotti Marco

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Pisarro Anita

Atto di nomina

Curriculum vitae

Altri documenti

Santangelo Nicola

Atto di nomina

Curriculum vitae

Scardaone Luigi

Atto di nomina

Altri documenti

Taddei Francesco

Atto di nomina

Curriculum vitae

Turturiello Antonello

Atto di nomina

Curriculum vitae

Normativa comunitaria

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I principi fondamentali che regolano la sicurezza sociale, l'immigrazione e l'asilo a livello comunitario sono contenuti in alcuni documenti e atti fondamentali.


TRATTATI

  • Trattato di Lisbona (3 novembre 2009)
    Modifica il trattato dell'Unione ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea, attualmente in vigore, s enza tuttavia sostituirli. SINTESI
  • "Patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo" approvato a Bruxelles il 16.10.2008
    Invito agli Stati membri, oltre che al Parlamento al Consiglio ed alla Commissione dell'Unione Europea, ad una politica comune al fine di organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d'accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro al fine di favorire l'integrazione. SINTESI
  • Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea - (Vertice di Nizza del 2000)
    Riafferma principi come: il diritto di asilo (art. 18); il divieto di discriminazione (art 21); il principio del rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22). Questi principi, insieme agli altri diritti universali, costituiscono la base dell'integrazione sociale dei cittadini di altri Paesi nella Comunità Europea.
  • Trattato di Maastricht (noto anche come Trattato sull'Unione europea, TUE), entrato in vigore il 1º novembre 1993. SINTESI
  • Accordi di Schengen 1993
    Libera circolazione delle persone nei Paesi della Comunità, recepito dallo Stato italiano nel 1993.

DIRETTIVE


N.B: Nella sezione “Normativa nazionale” sono riportati tutti i decreti legislativi di recepimento delle suddette Direttive UE.


REGOLAMENTI E DECISIONI

Si prefiggono di coordinare le legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza sociale.

  • Regolamento n.1408/71 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 1971
    Il Regolamento coordina le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti delle persone che si spostano all'interno dell'Unione.
  • Regolamento n.574/72 del Parlamento e del Consiglio del 21 marzo 1972
    Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CEE) n. 2864/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981
    Il Regolamento estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento (CEE) n. 620/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982
    Il Regolamento stabilisce, nell'ambito delle relazioni tra le istituzioni italiane e le istituzioni degli altri Stati membri, misure particolari di rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità.
  • Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio del 13 giugno 1985
    Il Regolamento fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia.
  • Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio del 30 giugno 1993
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92.
  • Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996
    Il Regolamento modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997
    modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio del 4 giugno 1998
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
  • Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999
    Il Regolamento reca modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
  • Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001
    Il Regolamento reca modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001
    Il Regolamento modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE).
  • Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento n.859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003
    Il Regolamento estende le disposizioni dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai cittadini di paesi terzi cui tali.
  • Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comuni.
  • Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera).
  • Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  • Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata). 
  • Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
  • Regolamento n.647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005
    Il Regolamento modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
  • Regolamento (CE) n.629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE).
  • Regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento(CE) N. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 1999
    Il Regolamento adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
  • Regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
  • Regolamento (CE) N. 311/2007 della Commissione del 19 marzo 2007
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
  • Regolamento (CE) N. 101/2008 della Commissione del 4 febbraio 2008
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento n.380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008
    Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. SINTESI
  • Regolamento (CE) N. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008
    Il Regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
  • Regolamento (CE) N. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 2009
    Il Regolamento reca modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
  • Regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
    Il Regolamento istituisce un Codice comunitario dei visti, che disciplina i requisiti e le modalità di rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata, dei visti a validità territoriale limitata, nonché dei visti di transito aeroportuale. In tale ambito viene puntualmente disciplinato il rilascio dei visti in frontiera. SINTESI
  • Regolamento (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
    Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  • Regolamento (CE) N. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
    Il Regolamento modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.
  • Regolamento (CE) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010
    Regolamento che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. SINTESI
  • Regolamento (UE) n. 1231/2010 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010
    Regolamento che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
  • REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
  • REGOLAMENTO (UE) N. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

      Organi di indirizzo politico-amministrativo

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