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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2014




Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2014
 Delibera Seduta Oggetto
n.1523 settembreBilancio sociale INPS
n.1423 settembreBilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2013
n.1316 luglioCriteri di gestione e disinvestimento del patrimonio mobiliare
n.1216 luglioSomme da trasferire per l’anno 2013 dalle Gestioni “Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” al FPLD a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa
n.1116 luglioRiaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2012 ed eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi natura di residui
n.1017 giugnoPiano attività di vigilanza 2014
n.917 giugnoVerifica trimestrale al 31 dicembre 2013
n.817 giugnoRelazione Programmatica per gli anni 2015-2017
n.714 maggioPiano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
n.614 maggioPrima nota di variazione al Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2014
n.55 marzoDocumento generale di indirizzo
n.419 febbraioBilancio sociale dell’INPS per l’anno 2013: linee di indirizzo
n.319 febbraioBilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2014
n.219 febbraioIntegrazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS e modifica della composizione delle Commissioni con il rappresentante della Conferenza Unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28.08.1987, n. 281
n.14 febbraioGestione del patrimonio immobiliare e mobiliare INPS
Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2014
 Seduta Oggetto
 

Rassegna stampa

Comunicati stampa

Prestazioni pensionistiche in Italia

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Le principali novità normative previste dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, recante 'disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici manovra legislativa) sono pubblicate nell’apposita sezione di questo portale ‘La riforma delle pensioni'.

L'extracomunitario assicurato con l'INPS ha diritto, alle stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.

LE PRESTAZIONI
In questa sezione vengono analizzate le più importanti prestazioni, pensionistiche e non, garantite dalla normativa italiana

N.B. la pensione di inabilità spetta ai lavoratori extracomunitari con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali.

 


N.B. l’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori extracomunitari con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali.

Informazioni  relative alla titolarità, per i cittadini stranieri,  all’assegno sociale

 


N.B: le pensioni e le prestazioni agli invalidi civili spettano agli stranieri:

  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
  • titolari di permesso di soggiorno per asilo;
  • titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

 

Pagamento pensione all'estero

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Pagamento pensione all'estero

Al momento di trasferirsi in un paese straniero il pensionato può decidere se riscuotere la propria pensione direttamente nello Stato in cui intende stabilirsi oppure conservare il pagamento in Italia.


Per riscuotere la pensione all’estero

Il pensionato residente all’estero deve presentare la domanda indicando tutti i dati relativi alla riscossione all’estero. La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata; per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN (vedi Sezioni di riferimento– Servizi in linea – Pensionati).

La richiesta viene presa in carico dalla propria sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici che si occupa del pagamento della pensione: questa provvede a trasferire la partita di pensione all’Ufficio Pensioni Estero della Sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici Roma 4; i titolari di pensioni pubbliche che intendano riscuotere la propria pensione al di fuori del territorio nazionale, sia che risiedano nei paesi dell’Area dell’Unione Monetaria Europea sia nei paesi al di fuori dell’Unione Monetaria, possono richiedere l’accreditamento della pensione sui conti correnti bancari aperti presso Istituti di credito esteri.


Al riguardo, è necessario compilare la richiesta con l’esatta indicazione delle coordinate del conto corrente bancario estero sul quale si chiede di localizzare il pagamento.

Per qualsiasi informazione ulteriore sulle pensioni pagate all’estero, il pensionato può contattare via e-mail l’Ufficio Pensioni Estero – Sportello informatico – all’indirizzo PensioniEstere-GDP@inps.it

 

o all'indirizzo postale

 

Inps Gestione Dipendenti Pubblici Sede Roma 4 - Ufficio Pensioni Estero, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 - 00142 Roma.

 

Il servizio del pagamento delle pensioni Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i beneficiari residenti all'estero è svolto da Citibank N.A., con sede legale a New York e con sede secondaria a Milano, Via dei Mercanti 12.


Per riscuotere la pensione in Italia

Chi, pur risiedendo all’estero, è domiciliato in Italia può richiedere l’accreditamento della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano. Tutte le comunicazioni verranno spedite al domicilio che dovrà essere espressamente indicato sulla richiesta.


Il trattamento fiscale dei redditi da pensione

Il governo italiano ha stipulato accordi bilaterali con un gran numero di paesi esteri per un trattamento fiscale agevolato. Le informazioni sulle singole convenzioni internazionali in vigore le offre il sito Agenzia delle Entrate che ha pubblicato i testi delle convenzioni (vedi Collegamenti).


Detrazione per carichi di famiglia

La legge finanziaria 2007 ha esteso ai pensionati residenti all’estero il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia. I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:

  • le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
  • il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

I residenti in Paesi membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo possono utilizzare il modulo di autocertificazione (vedi Documentazione) per attestare i requisiti richiesti ai fini delle Detrazioni fiscali.

 

I residenti in tutti gli altri Paesi devono presentare la documentazione in originale prodotta dal Consolato italiano, o la documentazione con l’apostille.
L’apostille è un’annotazione specifica apposta sul certificato originale (rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza) da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale del 1961; il documento pertanto non deve essere legalizzato dal Consolato.




 
 

Direzioni centrali

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In questa pagina puoi consultare l’elenco delle funzioni centrali della Direzione Generale con i relativi riferimenti per contattare le strutture sulle questioni di loro stretta competenza. È possibile verificare le competenze di ciascuna struttura cliccando sulla relativa denominazione.


Centralino della Direzione Generale Inps (via Ciro il grande, 21 / via Ballarin 42): 0659051.


Direzioni centrali
DirezioniResponsabili

Direzione centrale Assistenza e invalidità civile
 00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659054352 – Fax 0659055423
PEC: dc.assistenzaedinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

GHERSEVICH Marco

Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659094259 – Fax 0659057619

PEC: dc.bilanciservizifiscali@postacert.inps.gov.it

CASELLA Rosanna

Direzione centrale Credito e Welfare
00142 - ROMA - Via Aldo Ballarin, n.42

Tel. 0651014030 – Fax 0651014167

PEC: dc.creditowelfare@postacert.inps.gov.it

SAMPIETRO Maria Grazia

Direzione centrale Comunicazione 
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0651014522/0659053486 - Fax 0651014295

PEC: dc.comunicazione@postacert.inps.gov.it

LUCIGNANI Sonia

Direzione centrale Entrate
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659054565/4587 - Fax 0659054549

PEC: dc.entrate@postacert.inps.gov.it

DI MICHELE Gabriella

Direzione centrale Formazione
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0651018693 - Fax 0651017055

PEC: dc.formazione@postacert.inps.gov.it

CARIDI Vincenzo

Direzione centrale Ispettorato
00142 - ROMA - Via Aldo Ballarin, n.42

MANENTE Maurizio

Direzione centrale Audit 
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659055347 - Fax 0659055348
PEC: dc.ispettoratoauditing@postacert.inps.gov.it

MARICA Flavio

Direzione centrale Organizzazione
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659054609 - Fax 0659053381

PEC: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

DEIDDA Cristina

Direzione centrale Pensioni
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659051 - 0659054480 - Fax 0659647063

PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

CRUDO Antonello
Direzione centraleConvenzioni Internazionali e ComunitarieCONTE Giuseppe

Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659054180 - Fax 0659055488

PEC: dc.pianificazionecontrollogestione@postacert.inps.gov.it

OTTAVI Fabrizio

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito
00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053421 - Fax 0659053084

PEC: dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it

SABATINI Luca

Direzione centrale Risorse strumentali
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659057256 – Fax 0659054240

PEC: dc.risorsestrumentali@postacert.inps.gov.it

DAMATO Vincenzo

Direzione centrale Risorse umane
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053456 - Fax 0659647095

PEC: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

SALTALAMACCHIA Sergio

Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici
00144 - ROMA - Via della Civiltà del lavoro, 46

Tel. 0659053164 - Fax 0659053058

PEC: dc.sit@postacert.inps.gov.it

BLANDAMURA Giulio

Direzione centrale Vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa
00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659054732 - Fax 0659054667

PEC: dc.vigilanzaentrate@postacert.inps.gov.it

VITALE Fabio

Direzione centrale Studi e ricerche
00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659054991 - Fax 0659054886
PEC: ufficio.studiricerche@postacert.inps.gov.it

DE LUCA Antonio

Direzione centralePosizione Assicurativa

Tel. 0659055658 - Fax  0659054026

USELLI Gabriele

 



Rassegna stampa

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Il servizio di rassegna stampa è momentaneamente sospeso.

I fondi oggi

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Tutti i lavoratori pubblici il cui rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva possono aderire ad un fondo pensione negoziale già operativo o prossimo a diventarlo.

I fondi sono:

  • Espero: per i dipendenti del comparto scuola;
  • Laborfonds: al quale possono aderire anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a carattere locale della regione autonoma Trentino Alto Adige;
  • Fopadiva: al quale possono aderire anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a carattere locale della regione autonoma Valle d’Aosta;
  • Perseo Sirio, nato dalla fusione del fondo Perseo e del fondo Sirio precedentemente istituiti: per il personale delle Regioni,  degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale, nonché per il personale dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, dell’Università e della Ricerca, del Cnel e dell’Enac.

Per chi volesse avere maggiori informazioni sulle attività, sullo statuto e sulle modalità di adesione ai fondi sopra elencati, è disponibile a fine pagina il collegamento con i relativi siti internet.

Al momento non dispongono ancora di fondi pensione negoziali i dipendenti il cui rapporto di lavoro non è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Vale a dire: 

  • Personale delle forze armate;
  • Personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;
  • Magistrati;
  • Docenti e ricercatori universitari;
  • Avvocati dello Stato;
  • Personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • Vigili del fuoco.

Tali lavoratori possono comunque aderire a forme pensionistiche complementari di tipo individuale ed eventualmente, una volta costituito il fondo negoziale di categoria, trasferirvi la posizione di previdenza complementare maturata.


Normativa fiscale residenti all'estero

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Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In ottemperanza a quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

  • i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
  • gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

RESIDENZA FISCALE


Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

 

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni..
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il frazionamento del periodo d’imposta è stato contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la Svizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall’ Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.

    N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.

    TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

    Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
    Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.


    Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

    Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
    Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.

    Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
    Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
    A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali in 4 versioni: CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.
    Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.
    Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

    Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
    Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
    L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.


    DETRAZIONI D’IMPOSTA

    Si rammenta che la legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe 2014 ha previsto la proroga anche per il 2014 delle detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all’estero (art. 9, comma 15-quater, della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014).
    Per richiedere le detrazioni d’imposta i residenti all’estero devono attenersi alle peculiari modalità di presentazione delle domande prescritte dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 149, del 02.08. 2007.
    In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti condizioni:

    • il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
    • che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
    • di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.


    L’art. 2 del decreto in esame indica le modalità con le quali i soggetti residenti in Stati diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente possono attestare la sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, indicati dall’ art. 1:

    • documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per il territorio;
    • documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja in data 5 ottobre 1961;
    • documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

    Si precisa che l’apostille è una specifica annotazione che deve essere apposta sull’originale del certificato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese interessato da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione stessa. Pertanto, in presenza dell’apostille, non è necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le Autorità consolari.
    I pensionati residenti all’estero possono richiedere all' INPS  le detrazioni con i modelli CI501 e CI502 dedicati rispettivamente ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia e ai cittadini residenti in paesi extra UE.
    I modelli sono disponibili nel sito INPS alla sezione Moduli -> Convenzioni Internazionali.
    Si rammenta che i pensionati residenti in Croazia, a decorrere dal 01/07/13, per richiedere le detrazioni dovranno utilizzare il modello CI501, riservato ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia, secondo le modalità prescritte (art. 1 del decreto 149/2007 del MEF).

    CUD 2014

    Ogni anno l’INPS rende disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.
    Si rammenta che nel CUD per le pensioni totalmente detassate si riporta nelle annotazioni con il codice AJ l’importo lordo erogato dall’Istituto, mentre per le pensioni parzialmente esentate viene indicato nella sezione B dati Fiscali l’importo al netto della soglia di esenzione e nelle annotazioni con codice AJ l’importo della quota esente.

    Per conoscere tutte le modalità messe a disposizione da parte dell’Istituto per ottenere il CUD consultare la pagina dedicata “Certificato reddituale (CUD)”.

    Video

    Rassegna TV

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    Il materiale della rassegna TV non è al momento disponibile.

    Bilancio sociale 2013

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    Il 14 ottobre 2014, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Pietro Iocca, ha presentato il Bilancio Sociale Inps 2013, presso la Sala Calipari dell’edificio della direzione generale Inps di viale Aldo Ballarin 42, a Roma.
    In questa pagina puoi consultare o scaricare l’abstract, la sintesi per i media e il testo integrale del Bilancio sociale 2013.


    Bilancio sociale 2013:

    PassWeb

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    PassWeb è un'applicazione informatica che consente alle amministrazioni pubbliche, per quanto riguarda i loro dipendenti iscritti, di:

    • consultare la banca dati delle posizioni assicurative dell'Istituto;
    • correggere, completare e certificare tali posizioni per ciò che riguarda i servizi utili e le retribuzioni.

    Accesso Area Riservata


    Organi di indirizzo politico-amministrativo

    Sgravi contrattazione II livello 2013

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    CONTESTO NORMATIVO

    Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, introdotto dall'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e modificato dall’art. 4, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che lo ha reso stabile, trova la sua regolamentazione, per l'anno 2013, nel Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.
    Nella provvedimento ministeriale viene stabilito che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione previdenziale imponibile annua di ciascun lavoratore.
    Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito.
    In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate con riferimento all’anno 2013, il tetto del 2,25% può essere rideterminato, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.


    CHE COSA FARE

    Per ottenere l’ammissione allo sgravio, le aziende, inoltrano domanda all’INPS utilizzando lo schema di regole allegato (in formato XSD). La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, sia direttamente dall’azienda, sia per il tramite degli intermediari autorizzati. Ad INPS si inviano anche le domande relative a sgravi per lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI), ovvero a gestioni confluite nell’INPS (exINPDAP – exENPALS).
    Per l’invio delle domande è stata predisposta un’apposita procedura che consente la trasmissione online sia di una singola domanda (comunicazione valida per una sola matricola aziendale) sia di una pluralità di domande (inoltro flusso XML valido per una pluralità di matricole).


    Alla procedura si accede dalla sezione online del sito www.inps.it, Menu Servizi online >Servizi per le aziende e consulenti



    Documentazione per l'invio delle domande
    Documenti

    Elenco delle domande visualizzabili su Internet:

    Download

    Esempi XML

    ContattiSgraviContrattazione.IILivello@inps.it

    Avvisi

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    NEWS AVVISI
     


     

     

     

    Audio

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    Il materiale della rassegna radio e delle campagne informative non è al momento disponibile. Per gli altri contenuti clicca sui link nel menu di sinistra

    Comunicati stampa

    Organi di indirizzo politico amministrativo

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    Da questa pagina è possibile accedere alle informazioni riguardanti gli organi politico amministrativi preposti all’indirizzo, la gestione e al controllo dell’attività dell’Inps che si sono succeduti nel tempo.


    Organi DI INDIRIZZO
    OrganoDataNominativoInformazioni
    Commissario12/02/2014 – 30/09/2014

    Vittorio

    Conti

    Presidente11/08/2008 – 31/01/2014Antonio Mastrapasqua
    Organi di indirizzo politico – Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
    Indennità e rimborsi ai consiglieri in carica fino al 30-09-2013
    OrganoDataNominativoInformazioni
    Consiglio di indirizzo e vigilanza08/01/2009 – 31/07/2013Abbadessa Guido (Presidente)

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    730_2013

    Altri documenti
    Patrimonio
    Dichiarazione mancato consenso

    Vecchietti Alessandro (Vice Presidente)

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Albini Pierangelo

    Atto di nomina

    Amadei Enrico

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Baldini Carlo

    Atto di nomina

    Bartoli Gaetano

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Integrazione

    Bertozzi Donatello

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Buschi Claudia

    Atto di nomina

    Altri documenti

    Bussoni Mauro

    Atto di nomina

    Carannante Rocco

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Cavallaro Nicola Maria

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Cavaterra Rita

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Falco Carlo

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Integrazione

    Galli Giuseppe

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Gori Moreno

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Lazzarelli Guido

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Leo Fiorito

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Magliaro Giovanni

    Atto di nomina

    Altri documenti

    Integrazione

    Magri Maria

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Marignani Carlo

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Nesci Cosimo

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Occhipinti Armando

    Atto di nomina

    Altri documenti

    Patta Gian Paolo

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Perotti Marco

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Pisarro Anita

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Altri documenti

    Santangelo Nicola

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Scardaone Luigi

    Atto di nomina

    Altri documenti

    Taddei Francesco

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Turturiello Antonello

    Atto di nomina

    Curriculum vitae

    Funzioni specifiche

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    In questa pagina puoi consultare l’elenco delle funzioni specifiche della Direzione Generale con i relativi riferimenti per contattare le strutture sulle questioni di loro stretta competenza. È possibile verificare le competenze di ciascuna struttura cliccando sulla relativa denominazione.

    Centralino della Direzione Generale Inps (via Ciro il grande, 21 / via Ballarin 42): 0659051.


    FUNZIONI SPECIFICHE
    StruttureResponsabili

    Progetto Gestione Surrogazione verso terzi

    00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

    Tel. 0659055515 - Fax 0659055134

    PEC: progetto.surrogazioneversoterzi@postacert.inps.gov.it

     CARINI Claudio

    Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati

    00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

    Tel. 0659053954 - Fax 0659054298

    PEC: UfficioCentrale.privacy@postacert.inps.gov.it

    TERRACCIANO
     Rocco
    Coordinamento Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane spa e ASDEP

    00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21 

    Tel. 0659056665
    PEC: direzione.funzioni.exIpost@postacert.inps.gov.it

    QUAGLIA Simonetta

    Coordinamento attività di razionalizzazione ed omogeneizzazione del trattamento economico del personale dell’Istituto

     

    FUSCO Ettore

    Ufficio centrale per l’applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio

     

    TRAVERSA Donatella
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