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Opportunità lavoratori svantaggiati
Il Dlgs 276/2003 prevede misure specifiche per favorire l'inserimento o il reiserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (articoli 13 e 14).
Si tratta di programmi specifici gestiti dalle Agenzie di somministrazione che stipulano convenzioni con gli operatori pubblici (Comuni, Province, Regioni) e di incentivi per le aziende che affidano commesse a cooperative sociali nelle quali sono occupati lavoratori svantaggiati. oltre a queste misure specifiche, i lavoratori svantaggiati possono beneficiare anche del nuovo contratto di inserimento.
INSERIMENTO TRAMITE AGENZIE
Le Agenzie di somministrazione possono gestire piani individuali di inserimento di lavoratori svantaggiati a condizione che:
- abbiano stipulato apposite convenzioni con gli operatori pubblici
- abbiano elaborato un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei
- il lavoratore venga seguito da un tutor con adeguate competenze e professionalità
- abbiano stipulato con il lavoratore un contratto di almeno sei mesi
In presenza di tali condizioni le Agenzie di somministrazione possono usufruire di alcuni vantaggi legati a deroghe alla disciplina generale della somministrazione di lavoro . Nello specifico si può:
- derogare al principio di parità di trattamento economico rispetto agli altri dipendenti con pari livello e uguali mansioni, stabilendo un trattamento inferiore ,fatto salvo ovviamente il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione.
- Determinare per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi , il trattamento retributivo del lavoratore , detraendo , dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, di servizi per l'impiego
- associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di tipo B e dei consorzi di cooperative
Le imprese che aderiscono alle convenzioni quadro e forniscono lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori svantaggiati possono assolvere in questo modo l'obbligo di riserva : l'obbligo di destinare una parte dei posti di lavoro alle persone iscritte al collocamento obbligatorio.
ATTUAZIONE
Entrambe le disposizioni che prevedono misure a favore di lavoratori svantaggiati hanno carattere sperimentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno a una verifica dei risultati, a seguito della quale il Ministro ne riferirà al Parlamento, per valutare l'opportunità di mantenerle in vigore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
OPPORTUNITÀ LAVORATORI SVANTAGGIATI Decreto legislativo 276/2003, artt. 13 - 14 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui allalegge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
Decreto ministeriale 18 novembre 2003 Decreto del 18 novembre 2003
Misure per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ex art. 13 del Dlgs 276/2003
Circolare Ministero del Lavoro n. 41 del 23 ottobre 2004 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Divisione I
Oggetto: Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003