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ESONERO DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Avendo la Gestione Separata regolamentato nel 1996 attività lavorative fino ad allora prive di tutela previdenziale, il D.M. 282/96 ha previsto, all'art. 4, un regime transitorio che, in presenza di determinati requisiti, escludeva dall'obbligo assicurativo soggetti già in età pensionabile o vicini a tale soglia.
Tale regime ha avuto applicazione solo per il primo quinquennio di vigore della Gestione ed è quindi scaduto, secondo la situazione contributiva dell'assicurato, il:
- 31/03/2001 per coloro che sono stati assoggettati all'obbligo contributivo dal 1° aprile 1996;
- 29/06/2001 per coloro che sono stati assoggettati all'obbligo contributivo dal 30 giugno 1996 (v.Decorrenza).
Tuttavia coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno esercitato correttamente e tempestivamente (cioè entro il quinquennio) le facoltà concesse dalla norma, hanno acquisito un diritto di esonero definitivo. In particolare:
- ai soggetti che avevano già compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore della Gestione (01/04/96 o 30/06/96) è stata concessa la facoltà di non iscriversi; l'esercizio della facoltà era tacito, era cioè manifestato implicitamente non presentando la domanda di iscrizione alla Gestione Separata, allorchè si svolgeva un'attività lavorativa iscrivibile;
- per i soggetti che alle suddette date avevano invece compiuto i 60 anni, la norma ha previsto l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi ma ha concesso la facoltà, al compimento del 65° anno, di richiedere la cancellazione dalla Gestione, pur proseguendo nell'attività lavorativa; in questo caso, quindi, l'esercizio della facoltà richiedeva una manifestazione esplicita ed andava esercitata, a pena di decadenza, entro la fine del quinquennio di riferimento.
RIMBORSI AGLI ULTRASESSANTENNI
La stessa norma (D.M. 282/96, art. 4) ha inoltre previsto la possibilità per gli ultrasessantenni, di cui al punto 2 precedente, di chiedere, sempre entro il quinquennio di riferimento, la restituzione dei contributi versati, qualora avessero cessato l'attività lavorativa entro il quinquennio stesso senza maturare il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3 del decreto.
L'ammissione al rimborso rappresentava in tal caso un'eccezione ai principi dell'ordinamento previdenziale, poiché si riferiva a contributi legittimamente versati, e come tale era subordinata al possesso di una serie di requisiti:
- 60 anni di età al 1° aprile 1996 o al 30 giugno 1996, secondo la situazione contributiva dell'assicurato (v. Esonero dall'obbligo contributivo);
- cessazione dell'attività lavorativa entro il primo quinquennio, quindi rispettivamente entro il 31/03/2001 o il 29/06/2001: non spettava quindi il rimborso ai soggetti che, avendo compiuto i 65 anni nel quinquennio, hanno chiesto la cancellazione dalla Gestione ed hanno proseguito nell'attività lavorativa;
- presentazione della domanda di rimborso entro il suddetto quinquennio;
- mancato conseguimento del diritto a trattamenti pensionistici.
In presenza dei requisiti richiesti, il rimborso spettava interamente al lavoratore, anche per la quota di 2/3 a carico del committente nei rapporti di collaborazione (v. Rimborsi agli ultrasessantenni per cessata attività).
CESSAZIONE REGIME TRANSITORIO
(circ. 104/01)
Allo scadere del quinquennio di riferimento (31/03/01 o 29/06/01) sono cessate le facoltà di opzione concesse dalla norma, fatti salvi gli effetti prodotti dalle facoltà esercitate nei termini di legge; ne consegue che:
- i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata dopo la scadenza del quinquennio sono soggetti all'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi;
- gli iscritti che, pur avendo compiuto i 65 anni nel quinquennio, non hanno chiesto la cancellazione nel quinquennio stesso non possono più esercitare tale facoltà;
- gli stessi soggetti, come in generale tutti coloro che cessano l'attività lavorativa dopo la scadenza del quinquennio, non possono chiedere il rimborso dei contributi versati, neanche nel caso in cui gli stessi non siano valorizzabili con l'erogazione di qualsivoglia prestazione pensionistica;
- viceversa i soggetti già ultrasessantacinquenni all'entrata in vigore della Gestione, che hanno esercitato nel quinquennio la facoltà di non iscriversi, non sono tenuti all'iscrizione neanche successivamente;
- analogamente coloro che al compimento dei 65 anni nel quinquennio hanno esercitato la facoltà di cancellazione dalla Gestione, non sono tenuti ad iscriversi nuovamente.