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Piccolo prestito

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Cosa fornisce la prestazione
Il piccolo prestito fornisce una somma in denaro per rispondere a improvvise e urgenti necessità dell’iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio previste annualmente.

 

A chi si rivolge
Il piccolo prestito si rivolge ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

 

Rimborso
I prestiti devono essere rimborsati in 12, 24, 36 o 48 rate, costituite da una quota interessi e da una quota capitale.

 

Come si ottiene
Le domande, redatte sugli appositi modelli forniti dall’Istituto (consulta la sezione modulistica), devono essere presentate al competente Ufficio provinciale o territoriale dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.
Non occorre alcuna documentazione di spesa, né produrre motivazioni, né presentare un certificato medico.

 

Importi

  • per i prestiti annuali si può chiedere un importo pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione da restituire in 12 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione può chiedere una somma fino a due mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile;
  • per i prestiti biennali si può chiedere un importo pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione da restituire in 24 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a quattro mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile;
  • per i prestiti triennali si può chiedere un importo pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione da restituire in 36 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a sei mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile;
  • per i prestiti quadriennali si può chiedere un importo pari a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione da restituire in 48 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a otto mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.

Sull’importo lordo della prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

  • tasso di interesse nominale annuo: 4,25%;
  • spese di amministrazione: 0,50%;
  • premio fondo rischi: vedi la tabella nell’ultima pagina del regolamento.

È utile sapere
Il pagamento della prestazione avviene o in contanti presso la banca cassiera dell’Istituto o con accredito sul c/c postale o bancario indicato dal richiedente.
Nel caso in cui il richiedente abbia in corso di ammortamento un prestito pluriennale diretto o garantito, il piccolo prestito annuale non potrà superare la singola mensilità, il biennale le due mensilità, il triennale le tre mensilità, il quadriennale le quattro mensilità. La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l’erogazione della somma.
È possibile il rinnovo del piccolo prestito dopo che sia trascorso il periodo minimo di ammortamento, rispettivamente di:

  • 6 mesi per i prestiti annuali;
  • 12 mesi per i prestiti biennali;
  • 18 mesi per i prestiti triennali;
  • 24 mesi per i prestiti quadriennali.

In caso di morte del mutuatario o sopravvenuta invalidità assoluta o permanente del dipendente, contratta in servizio e per causa di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.

Nel caso il dipendente passi alle dipendenze di diversa Amministrazione, l’Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà al nuovo, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

 

 


Prestiti pluriennali diretti

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Cosa fornisce
Somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali e/o familiari, rientranti nelle casistiche previste dal Regolamento.

 

A chi si rivolge
Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

 

Requisiti
Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e con quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.
Gli iscritti in servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli iscritti con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire di cessioni estinguibili nell’arco di vigenza del contratto con l’obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.
La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.

 

Durata
Il prestito può avere durata quinquennale (in questo caso l’importo va restituito in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili).

 

È utile sapere che
La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione.
Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

  • tasso d’interesse nominale annuo del 3,50%;
  • spese di amministrazione: 0,50%;
  • premio fondo rischi: vedi la tabella allegata nell’ultima pagina del regolamento.

La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione.

 

Come si ottiene
Le domande, redatte sugli appositi modelli forniti dall’Istituto (consulta la sezione modulistica), devono essere presentate al competente Ufficio provinciale o territoriale dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la documentazione attestante lo stato di bisogno e l’eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento;
  • un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50).

Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l’interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Per i pensionati il rinnovo può essere richiesto anche prima del decorso dei suddetti termini.
Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.
È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.
Qualora l’estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l’interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente.

 

Il nuovo Regolamento
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, introduce la possibilità per l’iscritto di ottenere un prestito per l’acquisto della casa di residenza del figlio maggiorenne che intenda costituire un proprio autonomo nucleo familiare.

 

Prestiti pluriennali garantiti

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Cosa fornisce
Un prestito garantito dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici  contro i seguenti rischi:

  • decesso dell'iscritto prima che sia estinta la cessione;
  • cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
  • riduzione dello stipendio del cedente.

Chi eroga
Società finanziarie e Istituti di credito autorizzati a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 180/50.

 

A chi si rivolge
Possono richiedere prestiti garantiti - da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio fino al quinto della retribuzione mensile, al netto delle ritenute di legge - gli iscritti alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.

 

Sono previsti i seguenti requisiti:

  • essere in attività di servizio;
  • avere almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego utili a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valor militare).

 

Durata
La durata del prestito può essere quinquennale, da restituire in 60 rate, o decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un periodo più breve di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In quest'ultimo caso l'iscritto non può contrarre un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento a riposo.

 

Come si calcola
Si moltiplica la quota cedibile (cioè la rata mensile) per il numero delle rate mensili corrispondenti alla durata del prestito.
La quota cedibile non può essere superiore al quinto dello stipendio, al netto delle ritenute previdenziali, e degli altri emolumenti assoggettati a ritenuta (contributo obbligatorio relativo al credito, contributi assistenziali e contributi erariali).

La misura del tasso di interesse a scalare è variabile, essendo stabilita dagli Istituti di Credito e dalle Società Finanziarie. È comunque necessario, pena il rigetto della domanda, che gli Istituti indichino chiaramente il TAEG (da confrontare con i tassi medi del decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale, per questa tipologia di prestiti).


Sull'importo lordo della concessione gravano:

  • gli interessi e le spese di amministrazione degli Istituti di credito mutuanti;
  • una somma calcolata in ragione dello 0,50% per spese di amministrazione in favore dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici;
  • un premio compensativo per il rischio di insolvenza pari all'1,5% per i prestiti quinquennali e al 3% per i prestiti decennali in favore dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

La misura del premio compensativo è aumentata rispettivamente al 2% e al 4% se il richiedente è collocabile a riposo oltre il 65° anno di età.

 

Come si ottiene
L'iscritto deve presentare domanda in quattro esemplari all'Amministrazione di appartenenza sugli appositi modelli forniti dall'Istituto (senza allegare alcuna documentazione o giustificativo di spesa). Alla domanda va, invece, allegato un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda, da un medico della A.S.L. o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione stessa).
La domanda, compilata dall'Amministrazione di appartenenza e completa della dichiarazione dimostrativa dello stipendio, viene trasmessa all'Istituto mutuante il quale, dopo aver compilato la proposta di contratto riportata sul modello, restituisce il tutto all'Amministrazione di appartenenza. Quest'ultima, infine, provvede a inviarla alla Sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio. L'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, prima di concedere la garanzia, accerta la regolarità degli atti acquisiti.

 

È utile sapere
La garanzia può essere revocata, su richiesta dell’interessato, previo assenso della Società finanziaria, finché non sia avvenuta la riscossione del prestito.
Le quote di stipendio trattenute dall’Amministrazione devono essere versate all’Istituto finanziario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
Ogni quota di stipendio non versata produce interesse a favore della Istituto cessionario allo stesso tasso al quale è stato accordato il prestito.

Nel caso il debitore passi alle dipendenze di diversa Amministrazione, l’Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà al nuovo Ufficio, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici. Tale comunicazione andrà effettuata anche all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici e all’Istituto cessionario.

 

Con la prestazione della garanzia, il Fondo per il credito assume i seguenti rischi:

  • in caso di morte del cedente, restituisce all’Istituto cessionario il debito residuo;
  • in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, riscatta il prestito con la restituzione all’Istituto mutuante del debito rimanente e recupera l’importo delle quote residue, ove possibile, sul trattamento di fine rapporto;
  • in caso di riduzione di stipendio, riscatta il prestito con la restituzione all’Istituto mutuante del debito residuo.

È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi relativa al periodo di anticipata estinzione. Non è possibile richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente, né rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale.

Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, quando questo si faccia per la prima volta; con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.


Residenzialità in Rsa

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In cosa consiste la prestazione


L’anziano non autosufficiente può beneficiare dell’accoglienza, residenziale o diurna, presso strutture specializzate, Rsa o Case protette. Presso tali strutture sono garantite prestazioni sanitarie di medicina generale e specialistica (con costi a carico del SSN o del pensionato) e prestazioni socio assistenziali di tutela alla persona (con costi a totale carico dell’Istituto).


Come si accede alla prestazione


Si accede su domanda. La domanda va presentata alla Direzione regionale sul cui territorio si trova la struttura. Se le richieste eccedono i posti disponibili viene formata una lista d’attesa graduata in base all’indicatore Isee e al grado di non autosufficienza. Da un elenco di Rsa dislocate sull’intero territorio nazionale si sceglie - sulla base della localizzazione e dei costi sanitari a carico del pensionato - la struttura d’interesse.


A chi si rivolge


Ai pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici e/o ai loro coniugi conviventi, non autosufficienti, affetti da gravi patologie psicoinvolutive senili o altre patologie neurovegetative.

 Come si finanzia


Questa prestazione, così come tutte le altre prestazioni di welfare (creditizie e sociali), è finanziata in via esclusiva dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (il cd. “Fondo credito”), alimentata dal prelievo obbligatorio – sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio – dello 0,35% per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap); dello 0,80% per quanto riguarda la Gestione Assistenza Magistrale (ex Enam) e dello 0,40% per quanto riguarda la Gestione ex Ipost; nonché dalla trattenuta dello 0,15% per quanto riguarda i pensionati pubblici.


Il totale del budget deriva da tali trattenute, al quale si aggiunge la somma derivante dal rientro delle quote, comprensive di interesse, delle attività creditizie (piccoli prestiti, prestiti pluriennali, mutui per acquisto prima casa, ecc..). Contabilmente, tutta l’attività è gestita in capitoli dedicati e il budget che ogni anno viene speso è pari alle entrate.



Ospitalità in Nonno House

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Perché andare in una “Nonno House”
Convenienza economica e solidarietà sociale rappresentano i due aspetti importanti che incoraggiano l’adesione a questa iniziativa. Tra l’altro l’ospitalità in una “Nonno House” avvicina il giovane all’anziano e rende possibile l’incontro fra generazioni.

 

In cosa consiste la prestazione
Gli studenti universitari fuori sede sono ospitati - gratuitamente - in appartamenti messi a disposizione da pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici che hanno aderito al progetto intergenerazionale “Nonno House”. Tutti gli appartamenti sono situati nel comune di Roma.

 

Come si accede all’ospitalità in una “Nonno House”
Si accede su domanda. La  Gestione Dipendenti Pubblici pubblica un bando contenente i requisiti che lo studente deve possedere. Lo studente fa domanda e, se è ammesso, sceglie la “Nonno House” da un elenco di appartamenti disponibili. Anziano e giovane si incontrano e, se reciprocamente si gradiscono, sottoscrivono un contratto annuale, rinnovabile.

 

I destinatari
Gli studenti universitari fuori sede - figli e orfani di iscritti (anche per effetto del D.M. 45/07) e di pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici) - in possesso dei requisiti indicati sul bando.

 

Il Blog di Nonno House
Nelle pagine del blog si trovano i commenti, le riflessioni, i pareri relativi all’esperienza che stanno vivendo una signora pensionata e una studentessa che hanno aderito a Nonno House. Per conoscere “da dentro” la quotidianità in una Nonno House.

Come si finanzia
Questa prestazione, così come tutte le altre prestazioni di welfare (creditizie e sociali), è finanziata in via esclusiva dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (il cd. “Fondo credito”), alimentata dal prelievo obbligatorio – sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio – dello 0,35% per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap); dello 0,80% per quanto riguarda la Gestione Assistenza Magistrale (ex Enam) e dello 0,40% per quanto riguarda la Gestione ex Ipost; nonché dalla trattenuta dello 0,15% per quanto riguarda i pensionati pubblici.

Il totale del budget deriva da tali trattenute, al quale si aggiunge la somma derivante dal rientro delle quote, comprensive di interesse, delle attività creditizie (piccoli prestiti, prestiti pluriennali, mutui per acquisto prima casa, ecc..). Contabilmente, tutta l’attività è gestita in capitoli dedicati e il budget che ogni anno viene speso è pari alle entrate. 

 

Maternità e Paternità

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Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)

 

 

LAVORATICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

  

A CHI SPETTA

  • allelavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
    (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
  • alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
    • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro 
    • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
    26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

 

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt.  2 e  57 del T.U.)
 

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

 

prima del parto
  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

dopo il parto

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

 

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

 

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

 

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

 

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, nè indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

 

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008 di attuazione dell’art. 26 del T.U.

 

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di: 

  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

 

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

 

 

ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:

  1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  2. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà”  dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

 

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

 

CHI PAGA

Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

L'indennità è pagata direttamente dall'Inps alle:

  • lavoratrici stagionali 
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici disoccupate o sospese

 

Il pagamento diretto viene effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

 

LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il congedo di maternità (art. 64 T.U. e relativi decreti ministeriali) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso.

Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

 

A CHI SPETTA

Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.

 

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

 

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

dopo il parto

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

 

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

 

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U.  modificato dal D.Lgs. 119/2011).

 

In caso di adozione o affidamento di minore di cui alla legge 184/1983 il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso (sentenza Corte Costituzionale n.257/2012), a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

 

Il congedo di paternità  è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di: 

  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

 

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

 

LAVORATRICI AUTONOME

L’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.

L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

L'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.

L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.

 

A CHI SPETTA

Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici

agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

 

L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Si possono verificare i seguenti casi:

  • iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi): qualora l'attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità), per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività stessa;
  • iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.

 

QUANTO SPETTA

Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) spetta un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.

 

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

LA DOMANDA

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line); 
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

 

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

 

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

 

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

 

Documentazione da presentare in forma cartacea

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:

  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
  • la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

Congedi parentali e riposi per allattamento

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CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:

  • se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

QUANDO SPETTA

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

QUANTO SPETTA

genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:

  • entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.


In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.

QUANTO SPETTA

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

3) LAVORATRICI AUTONOME

A CHI SPETTA

Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

QUANTO SPETTA

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

 


 

 

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

RIPOSI ALLATTAMENTO

A CHI SPETTA

Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA

Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.


LA DOMANDA

A) Congedo parentale (materntità facolatativa)

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

B) Riposi per allattamento

La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto:

  • direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

Istruzioni per la compilazione

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Le indicazioni specifiche relative alla nuova Dma (Dma 2) integrata nel flusso Uniemens sono contenute nella Circolare Inps 105 del 7 agosto 2012 e nel Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Uniemens). Si segnala che le tabelle richiamate nella circolare 105 del 2012 afferenti alla ListaPosPA sono contenute nell’Allegato Tecnico - Appendice B (5.3, 5.3.1, 5.3.2) Appendice C (6.2) Appendice F (9) Appendice G (10).


Tale documentazione, oltre al Software di controllo UniEMens Individuale Integrato - Versione 3.1.1, è presente nella sezione Progetto UNIEMENS  (vedi Sezioni d iriferimento).


Al fine di agevolare la compilazione della ListaPosPa sono stati elaborati due documenti per fornire ulteriori indicazioni operative per elaborare le denunce in relazione alle diverse fattispecie che si possono verificare e alle modalità di utilizzo delle diverse causali utilizzabili per i quadri V1. In particolare sono stati definiti i seguenti documenti:

  • Istruzioni Operative DMA 2, un manuale di istruzioni di dettaglio per la elaborazione della ListaPosPA, suddiviso in due parti, corredato da numerosi esempi di compilazione;
  • Tabella sinottica Stati di servizio, una tabella di sintesi dei valori da indicare nella denunce per gli elementi afferenti alla gestione pensionistica e alla gestione previdenziale in relazione ai diversi stati di servizio.

 

Le richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:  DenunceMensili@inpdap.gov.it.

 


Visto d'ingresso

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Il cittadino straniero non comunitario che intende entrare in Italia per qualsiasi motivo, deve munirsi di visto d'ingresso da presentare alla frontiera insieme al passaporto.
Sono esclusi da questo obbligo i richiedenti asilo politico ed umanitario.
 

Che cos'è il visto d'ingresso

E' una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altri Paesi per transito o per soggiorno.
Il visto si presenta come una "vignetta" o "sticker " applicata sul passaporto o su altro documento di viaggio del richiedente.

 

 

Chi ha bisogno del visto d'ingresso

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
 
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

 

Come chiedere il visto d'ingresso

Il visto d'ingresso va richiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.
 
Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.
 
Gli Uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o transito (per periodi massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità.
 

Domanda di visto

La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero.
Per tutti i tipi di richiesta è necessario presentare la seguente documentazione:

 

  • le proprie generalità complete e quelli degli eventuali familiari al seguito;
  • gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
  • il luogo di destinazione;
  • il motivo e la durata del soggiorno (lavoro, salute, ecc.);
  • la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
  • foto formato tessera.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

 

I certificati, rilasciati dalla competente autorità della Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana.
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.
Possono entrare in Italia anche titolari di visto d'ingresso rilasciato da Paesi dove è in vigore l'accordo "Schengen", ma solo per i visti che autorizzano una durata di soggiorno non superiore ai tre mesi (es. per turismo).
Anche l'ottenimento del visto non garantisce in assoluto l'ingresso, in quanto la polizia di frontiera può respingere lo straniero - se privo di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia - o per ragioni di sicurezza e di minaccia dell'ordine pubblico sia in Italia che in un Paese dello "spazio Schengen".


N.B. : possono essere previste speciali modalità di rilascio dei seguenti visti: giustizia, adozione, attesa di emigrazione in altro Stato, motivi religiosi, motivi di cure sanitarie.




Permessi di soggiorno

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In questa pagina vengono presentati i tipi di permessi che consentono ai cittadini extracomunitari di svolgere un'attività lavorativa in Italia.

Questi permessi di soggiorno sono:
 

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. 
 

 

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

1. COME

 
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
  • il modulo di richiesta; 
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto; 
  • una fotocopia del documento stesso; 
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti; 
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
 
 

2. QUANTO COSTA

 
Per il rilascio del permesso di soggiorno è previsto il pagamento di:
  • un contrassegno telematico (marca da bollo) da € 16,00 da applicare sul modulo compilato;
  • € 30,00  per la spedizione della raccomandata a poste italiane;
 
Se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni bisogna pagare:
  • un bollettino di 27,50 euro per il costo del permesso elettronico:
  • un importo relativo al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno;
 
pertanto il costo totale per il rilascio (non rimborsabile in caso di diniego)  dei  singoli permessi di soggiorno è pari a:
  • € 107,50  per il rilascio di un  permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 127,50  per il rilascio di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 227,50  per il rilascio del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o se sei un dirigente di azienda o un dipendente altamente qualificato;
Sono tenuti al pagamento del solo contributo di € 27,50, costo del permesso di soggiorno in formato elettronico, le seguenti categorie di stranieri:
  • cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
  • cittadini stranieri, figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori,
  • cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

3. DOVE

 
Per la richiesta di alcuni tipi di permesso di soggiorno è possibile recarsi: 
  • ai Comuni che offrono questo servizio;
  • ai Patronati;
  • allo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI);
  • alle Poste, compilando il modulo del Kit.

 

Permessi rilasciati o rinnovati agli uffici postali
Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta avviene tramite Ufficio postale, sono:
Adozione Duplicato permesso di soggiornoResidenza elettiva
Affidamento Famiglia minore 14-18 anniRicerca scientifica
Aggiornamento permesso di soggiornoLavoro AutonomoRichiesta Status di apolidia (rinnovo)
Asilo politico rinnovoLavoro SubordinatoStudio
Attesa occupazioneLavoro casi particolari previstiTirocinio formazione professionale
Attesa riacquisto cittadinanzaLavoro subordinato-stagionaleTurismo
Carta di soggiorno cittadini UEMissione 
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno stranieri)Motivi Religiosi
 Per tutti gli altri permessi è competente esclusivamente la Questura.

 

 

 

Permessi rilasciati o rinnovati dalla Questura
Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta avviene tramite le Questure, sono:
Affari Giustizia Richiesta status apolide (rilascio)
Asilo politico (richiesta – rilascio)Integrazione minoreVacanze lavoro
Cure medicheMinore etàCarta di soggiorno per familiari stranieri di un cittadino italiano o della UE
Gara sportivaMotivi umanitariInvito
 

 

RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Se il lavoratore extracomunitario intende rimanere in Italia, deve presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 60 giorni prima della scadenza, presso la Questura della provincia di residenza.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato al possesso di determinati requisiti, quali:
  • un contratto di soggiorno per lavoro;
  • la consegna della documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio.

Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando risulta che:

  • il cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi;
  • o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà del permesso di soggiorno.

Il rinnovo è concesso se l'interruzione è dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

È prevista la cancellazione dello straniero dall’anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Alla domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno vanno allegati:

  • l’originale del permesso scaduto;
  • il contratto di soggiorno per lavoro;
  • copia del passaporto o documento equipollente;
  • 4 fotografie formato tessera recenti;
  • una marca da bollo da € 16,00.

Inoltre è previsto il pagamento di:

  • 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane.

Se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni bisogna pagare:

  • un bollettino di 27,50 euro per il costo del permesso elettronico:
  • un importo relativo al contributo per il rilascio del permesso elettronico;

 

pertanto il costo totale per il rinnovo (non rimborsabile in caso di diniego)  dei  singoli permessi di soggiorno è pari a:

  • € 107,50 per il rinnovo di un  permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 127,50  per il rinnovo di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 227,50  per il rinnovo del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o se sei un dirigente di azienda o un dipendente altamente qualificato;

Sono tenuti al pagamento del solo contributo di € 27,50, costo del permesso di soggiorno in formato elettronico, le seguenti categorie di stranieri:

  • cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
  • cittadini stranieri, figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori,
  • cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del Pds è a tutti gli effetti un immigrato regolare

Lo straniero può svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nell’attesa del rinnovo del Pds.

 

 

ACCORDO DI INTEGRAZIONE PER LO STRANIERO CHE RICHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.

 

Dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'Accordo di integrazione, fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.

 

Il  rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all’ obbligo di sottoscrivere – contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno -  tale Accordo, articolato per crediti.
Il mancato rispetto dell’Accordo comporta la revoca del permesso di soggiorno
 

 

 …Va precisato che:

  Il compenso per lavoro occasionale di tipo accessorio (VOUCHERS) percepito dai cittadini extracomunitari deve essere considerato ai fini del reddito utile ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Prestazioni a sostegno del reddito

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Questa sezione fornisce informazioni sulle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legislazione in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori immigrati.

 

Ai lavoratori non U.E. si applica, in base al principio fondamentale della parità di trattamento fra lavoratori stranieri e quelli italiani, la stessa tutela previdenziale e assistenziale garantita ai lavoratori italiani, salve soltanto le specifiche eccezioni previste dalla legge.


Relativamente alle prestazione di sotto riportate, si precisa quanto segue:

  • non spettano ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e i loro datori di lavoro, sono esclusi dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione.
  • I lavoratori extracomunitari (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, al momento della presentazione della domanda, per l’ottenimento delle prestazioni sopra indicate, può essere richiesta anche la seguente documentazione:
    • se in attesa di rilascio del primo permesso: copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia e ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale;
    • se in attesa di rinnovo del permesso: ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale e copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

 

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.

 

Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 - art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per  tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.


Le informazioni contenute in questa sezione riguardano:

 

LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - È una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

 

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA - È una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI - È una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI - È una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI - È una prestazione economica a domanda erogata - esclusivamente nell’anno 2013 - in favore dei lavoratori dipendenti al fine di indennizzare periodi di disoccupazione relativi all’anno 2012 e spetta a tutti i lavoratori che nel 2013, secondo la precedente disciplina, avrebbero potuto presentare domanda di indennità disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti e beneficiare della prestazione  per i periodi di disoccupazione dell’anno 2012.

 

MOBILITÀ - È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

 

MOBILITÀ IN DEROGA - È un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA INDUSTRIA ED EDILIZIA (CIG) - È una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)– È una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

 

CIG IN DEROGA - È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.

 

APPROFONDIMENTI PRESTAZIONI– In questa sezione si possono  consultare una serie di schede di approfondimento in materia di Prestazioni a sostegno del reddito, che l'Istituto mette a disposizione degli utenti.

Prestazioni pensionistiche

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ATTENZIONE! - I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.


Le principali novità normative previste dalla Legge 22 dicembre 2011 , n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, recante ‘disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici manovra legislativa) sono pubblicate nell’apposita sezione di questo portale ‘La riforma delle pensioni’.


L'extracomunitario assicurato con l'INPS ha diritto, alle stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.

LE PRESTAZIONI

In questa sezione vengono analizzate le più importanti prestazioni, pensionistiche e non, garantite dalla normativa italiana
 
N.B. la pensione di inabilità spetta ai lavoratori extracomunitari con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali.
 
 
N.B. l’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori extracomunitari con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali.
 
 
 
 
N.B: le pensioni e le prestazioni agli invalidi civili spettano agli stranieri:
  • titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari di permesso di soggiorno per asilo;
  • titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

PENSIONE AI SUPERSTITI

 

 

Prestazioni a favore della famiglia

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Questa sezione, relativamente alla politiche familiari, fornisce informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità ed all’assegno al nucleo familiare.

 

TUTTO FAMIGLIA  - Questa sezione fornisce, oltre ad informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, anche riferimenti normativi, una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed un glossario, contenente la spiegazione per esteso di alcune parole contenute nelle informazioni generali.

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

L’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato ai lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale):

  • per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.;
  • per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia (Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia);
  • per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri;
  • per i cittadini stranieri rifugiati politici - equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro - anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI

 

N.B. l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, dal gennaio 2010, è riconosciuto  anche al cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
 
 

MATERNITÀ E PATERNITÀ

Lo straniero con un regolare rapporto di lavoro subordinato in atto, ha diritto a fruire del congedo parentale anche in favore del figlio residente all'estero. Il certificato di nascita da allegare alla domanda, nonché la firma apposta dall'altro genitore o affidatario sulla dichiarazione ad esso riservata, dovranno essere legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
 
MATERNITÀ E PATERNITÀ
 
 
 
N.B. Hanno diritto all’assegno di maternità dei Comuni:
  • le cittadine extracomunitarie in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo;
  •  le cittadine extracomunitarie prive del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, purché siano già state riconosciute titolari dello status di “rifugiato politico” o di “protezione sussidiaria”.

 

 

 

La pensione

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ATTENZIONE!


I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.


Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.



Assistenza 2013

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Software

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Elenco Software


In questa sezione viene messo a disposizione gratuitamente il software realizzato dall'INPS per alcune specifiche attività o categorie di utenza.

Per facilita' di consultazione il software disponibile è stato suddiviso in diverse aree.

Selezionando la singola voce sarà possibile accedere all'elenco del sofware disponibile per ogni area, incluse eventuali istruzioni ed informazioni di dettaglio.


Per i Caf ed i Liberi Professionisti

Modelli e Software per le Dichiarazioni di Responsabilità - Campagna 2013


Fac simili stampe 2013 - Vers. del 17/06/2013
Solleciti ICRIC 2012 – Procedura Acquisizione - Vers. 16/7/2013
Solleciti ICRIC 2012 – Procedura di controllo
Procedura di acquisizione - Vers. del 22/08/2013
Manuale procedura di acquisizione – Vers 1.0
Procedura di controllo - Vers. del 22/08/2013
Istruzioni utilizzo procedura di controllo
Solleciti ICRIC 2012 – Schema XSD Vers. del 30/05/2013
Solleciti ICRIC 2012 – Nota Tecnica
Schema XSD Ver. 02 del 14/03/2013
Stringa emissione Ver. 02 del 06/06/2013
Nota Tecnica Ver 1.3 del 06/06/2013
Elenco Codici Scarto Ver. del 22/08/2013
Campagna Dichiarazioni anno 2012
Campagna Dichiarazioni anno 2011

Modelli e Software per la Campagna RED Italia - Anno 2013


Procedura di acquisizione & controllo - Vers.1.19 del 02/08/2013
Manuale Procedura di acquisizione & controllo – Vers. del 17/06/2013
Manuale breve acquisizione & controllo – Vers. del 1/07/2013
Schema XSD Ver. 3 del 17/06/2013
Matricola e Righi
Guida RED - Vers. del 26-07-2013
Elenco Codici Scarto Ver. del 28/06/2013
Campagna RED anno 2012
Campagna RED anno 2011
Fac simili stampe – Vers. del 06/06/2013

Modelli e Software per le Detrazioni d'imposta - Campagna 2013


Documetazione Vers. del 24/07/2013
Prerequisiti Vers. del 17/07/2013
Procedura di Aquisizione e Controllo – Vers. del 25/07/2013
Schema XSD Vers. 1.0 del 17/07/2013

Per i Medici certificatori e Medici di famiglia


Software per l'invio del certificato medico introduttivo di Invalidità Civile per medici certificatori e certificato di malattia per medici di famiglia operanti in aree non servite dalla copertura ADSL
Versione aggiornata al 17/02/2011
Manuale d'uso

Per il Cittadino


Software per il Calcolo della Retribuzione Media Pensionabile ed ipotesi di rata pensione

Per le Aziende ed i Consulenti


Software di controllo UniEMens Individuale Integrato
Ver. 3.2.1 – Aprile 2013
Software di controllo UniEMens Aggregato
Ver. 1.3.0 - Gennaio 2010

Download modulo, allegato tecnico e schemi di validazione per Emissione massiva di MAV per contributi lavoro domestico

Schema di validazione dati – LD_GenerazioneMAVxSM


Schema di validazione dati – LD_SchemaDizionario_1.0.0

Compilazione manuale denunce contributive

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L’applicazione Web “Denunce mensili contributive – Compilazione manuale” ha la finalità di consentire agli Enti, alle Amministrazioni ed alle Aziende iscritte alla Gestione dipendenti pubblici di gestire via web la compilazione delle denunce mensili contributive di propria competenza e di produrre, nel rispetto delle specifiche tecniche, l’archivio XML, contenente la denuncia, da trasmettere all’INPS sul canale UNIEMENS.


A ciascun Ente o Amministrazione è consentito il trattamento completo delle denunce di propria competenza, dalla generazione di una nuova denuncia fino alla sua trasmissione. Sono considerate di propria competenza quelle denunce in cui l’ente o amministrazione risulta essere Ente Dichiarante.


L’applicazione mette a disposizione della propria utenza un’area di lavoro “privata” su cui si possono registrare nuove denunce mensili contributive e aggiornare le denunce mensili contributive registrate precedentemente in banca dati.
Nella propria area di lavoro ciascun Ente/Amministrazione può gestire la denuncia e le sezioni che la compongono: il frontespizio, le denunce individuali dei singoli iscritti, che comprendono i rispettivi quadri E0, E1, F1 e V1, e i Quadri Z2 relativi agli altri importi dovuti dall’ente dichiarante.

L’utente che si collega può operare senza limitazioni su tutte le denunce mensili contributive di competenza dell’Ente o Amministrazione a cui appartiene, in cui tale ente figura come Ente Dichiarante, modificandone i dati già registrati oppure cancellando gli elementi che la compongono, fino a cancellare le denuncia stessa.

 

Per la richiesta di abilitazione all’applicazione vedi Richiesta di abilitazione in  Sezioni di riferimento.

 

 

 

Pagamento pensione all'estero

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Al momento di trasferirsi in un paese straniero il pensionato può decidere se riscuotere la propria pensione direttamente nello Stato in cui intende stabilirsi oppure conservare il pagamento in Italia.

Per riscuotere la pensione all’estero

La richiesta va presentata alla propria sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici che si occupa del pagamento della pensione: questa provvede a trasferire la partita di pensione all’Ufficio Pensioni Estero della Sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici Roma 4; i titolari di pensioni pubbliche che intendano riscuotere la propria pensione al di fuori del territorio nazionale, sia che risiedano nei paesi dell’Area dell’Unione Monetaria Europea sia nei paesi al di fuori dell’Unione Monetaria, possono richiedere l’accreditamento della pensione sui conti correnti bancari aperti presso Istituti di credito esteri.
 
Al riguardo, è necessario compilare la richiesta con l’esatta indicazione delle coordinate del conto corrente bancario estero sul quale si chiede di localizzare il pagamento.

Per qualsiasi informazione ulteriore sulle pensioni pagate all’estero, il pensionato può contattare via e-mail l’Ufficio Pensioni Estero – Sportello informatico - pensionatiestero@inpdap.gov.it


Il servizio del pagamento delle pensioni Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i beneficiari residenti all'estero è svolto da Citibank N.A., con sede legale a New York e con sede secondaria a Milano, Via dei Mercanti 12.

Per riscuotere la pensione in Italia

Chi, pur risiedendo all’estero, è domiciliato in Italia può richiedere l’accreditamento della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano. Tutte le comunicazioni verranno spedite al domicilio indicato sulla richiesta.

Il trattamento fiscale dei redditi da pensione

Il governo italiano ha stipulato accordi bilaterali con un gran numero di paesi esteri per un trattamento fiscale unitario. Le informazioni sulle singole convenzioni internazionali in vigore le offre il sito Agenzia delle Entrate che ha pubblicato i testi delle convenzioni (vedi Collegamenti).

Detrazione per carichi di famiglia

La legge finanziaria 2007 ha esteso ai pensionati residenti all’estero il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia. I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:

 

  • le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
  • il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.


I residenti in Paesi membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo possono utilizzare il modulo di autocertificazione (vedi Documentazione) per attestare i requisiti richiesti.


I residenti in tutti gli altri Paesi devono presentare la documentazione in originale prodotta dal Consolato italiano, o la documentazione con l’apostille.
L’apostille è un’annotazione specifica apposta sul certificato originale (rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza) da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale del 1961; il documento pertanto non deve essere legalizzato dal Consolato.

 


Sgravi contrattazione II livello 2012

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CONTESTO NORMATIVO

Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, introdotto dall'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e modificato dall’art. 4, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che lo ha reso stabile, trova la sua regolamentazione, per l'anno 2012, nel Decreto interministeriale 27 dicembre 2012.

 

Nel provvedimento ministeriale viene stabilito che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione previdenziale imponibile annua di ciascun lavoratore.
 
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito.

 

In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate con riferimento all’anno 2012, il tetto del 2,25% può essere rideterminato, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. 

 

 

CHE COSA FARE

Per ottenere l’ammissione allo sgravio, le aziende, inoltrano domanda all’INPS utilizzando lo schema di regole allegato (in formato XSD). La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, sia direttamente dall’azienda, sia per il tramite degli intermediari autorizzati. Ad INPS si inviano anche le domande relative a sgravi per lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI), ovvero a gestioni confluite nell’INPS (exINPDAP – exENPALS).
 
Per l’invio delle domande è stata predisposta un’apposita procedura che consente la trasmissione online sia di una singola domanda (comunicazione valida per una sola matricola aziendale) sia di una pluralità di domande (inoltro flusso XML valido per una pluralità di matricole).
 
Alla procedura si accede dalla sezione online del sito www.inps.it, sezione "Servizi per le aziende e consulenti" 

 

 

Uffici di supporto agli organi

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Struttura tecnica permanente di supporto all’OIVFiorella DE ZOTTI

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 06 59054654 - Fax 06 59054504

PEC: ufficio.valutazionecontrollostrategico@postacert.inps.gov.it 

 
  
Ufficio di Segreteria della Presidenza dell'IstitutoEttore FUSCO

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 06596101 - Fax 0659647121

PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it 

 
  
Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e VigilanzaFerdinando PATERNESI

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659053810 - Fax 0659053949

PEC: segreteriatecnica.civ@postacert.inps.gov.it

 
  
Ufficio Studi e RicercheMarco ZANOTELLI

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659054991 - Fax 0659054886

PEC: ufficio.studiricerche@postacert.inps.gov.it

 
  
Ufficio di Segreteria  degli Organi CollegialiMaria Paola SANTOPINTO

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659054307 - Fax 0659053399

PEC: ufficiosegreteria.organicollegiali@postacert.inps.gov.it

 
  
Segreteria Tecnica del Collegio dei SindaciFrancesca Romana CAGNOLI

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053806 - Fax 0659053071

PEC: segreteriatecnica.collegiosindaci@postacert.inps.gov.it 

 
  
Ufficio di Segreteria del Direttore GeneraleAdriano MORRONE

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053812 - Fax 0659647081

PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it 

 
  
Ufficio di Segreteria del Magistrato delegato al controlloMarianna LUONGO

00144 - ROMA - Via Ciro il grande, 21
Tel 0659053933 - Fax 0659053913

PEC: ufficiosegreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it 

 
  
Ufficio LegislativoFrancesca ESPOSITO

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659053698 - Fax 0659647080

PEC: ufficio.legislativo@postacert.inps.gov.it

  
Ufficio StampaMarco BARBIERI

00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21

Tel. 0659055085 - Fax 0659053502 - 3429

PEC: ufficio.stampa@postacert.inps.gov.it

 
  
 

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